TM    Settembre 2026

Il perimetro del segreto

Da ottobre, la stretta su riciclaggio di denaro e trasparenza cambia il mestiere anche per i consulenti che strutturano patrimoni e collezioni. Il segreto professionale resta, ma il suo nuovo perimetro va saputo leggere. L’Opinione di Adriano A. Sala, avvocato e socio dello Studio legale e notarile Olgiati Ghiringhelli Sala di Lugano, specializzato in diritto del mercato dell’arte.

Adriano A. Sala

di Adriano A. Sala

Avvocato e Socio dello Studio legale e notarile Olgiati Ghiringhelli Sala di Lugano

Il 12 giugno il Consiglio federale ha fissato la data: primo ottobre 2026. Entrano in vigore la Legge sul riciclaggio di denaro riveduta (LRD) e la nuova Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (LTPG), adottate dalle Camere il 26 settembre 2025 e non contestate in referendum. Il termine originario era il primo luglio; le associazioni professionali hanno ottenuto tre mesi in più e termini transitori più larghi. Serviranno.

La novità non è il registro dei titolari effettivi, che pure farà discutere. È la comparsa, nel diritto svizzero, di una figura nuova: il consulente. Fino a oggi la LRD colpiva chi accetta, custodisce o dispone di valori patrimoniali altrui. Da ottobre tocca anche chi si limita a consigliare, strutturare, mettere in relazione, senza mai toccare un franco.

Il perimetro è definito per attività, non per professione. Sono assoggettati quei consulenti che, a titolo professionale, nel caso in cui il loro contributo sia causale e indispensabile all’operazione, svolgono le seguenti attività: compravendita di immobili, comprese le operazioni economicamente equivalenti come gli share deal su società immobiliari; costituzione, gestione e amministrazione di enti non operativi, in primo luogo le società di sede, svizzere o estere; acquisto e vendita di enti giuridici da parte di enti non operativi; messa a disposizione di un domicilio o di una sede per più di sei mesi.

Avvocati, notai, fiduciari e domiciliatari sono i destinatari tipici. Gli obblighi sono quelli dell’intermediario finanziario: identificazione della controparte, accertamento dell’avente economicamente diritto, chiarimento di sfondo e scopo dell’operazione, documentazione, comunicazione al MROS in caso di sospetto fondato, misure organizzative interne – e adesione a un organismo di autodisciplina riconosciuto dalla Finma, da richiedere entro due mesi.

Per il mercato dell’arte la portata della revisione della LRD è concreta. Titolare effettivo da accertare, origine dei fondi da chiarire, tutto documentato in modo comprensibile a un terzo esperto. Con il tema soggiacente e scottante della plausibilità dell’operazione, fra cui la congruità del prezzo

Qui si apre il nodo che riguarda la professione legale. Nel 2019 un progetto analogo naufragò proprio perché non teneva conto del segreto professionale. Questa volta il legislatore ha lavorato di bisturi. L’attività forense – rappresentanza e consulenza in procedimenti giudiziari, penali, amministrativi e arbitrali, compresa la loro preparazione e l’esecuzione dei risultati – resta fuori dal campo di applicazione. Ne è esclusa anche la sola autenticazione notarile priva di consulenza accessoria. Restano fuori le operazioni di diritto di famiglia e successorio, le donazioni, gli enti operativi, le fondazioni di utilità pubblica, i trasferimenti inferiori a 5 milioni regolati tramite una banca. Avvocati e notai devono comunicare al MROS soltanto se eseguono transazioni finanziarie in nome o per conto del cliente e l’informazione non è coperta dal segreto. Perfino i controlli dell’organismo di autodisciplina presso gli studi legali saranno svolti da altri avvocati incaricati.

Il confine, dunque, non separa più le professioni: separa i mandati. L’avvocato che difende in causa e, per lo stesso cliente, costituisce una holding esercita due attività di statuto diverso. La qualificazione va fatta mandato per mandato e documentata. Chi trascura l’affiliazione rischia, per esercizio non autorizzato, l’art. 44 LFinma: fino a tre anni. La violazione dell’obbligo di comunicazione è punita con multa fino a 500mila franchi.

Per il mercato dell’arte la portata è concreta. La collezione detenuta da una società di sede estera, il veicolo che compra all’asta a Londra, la struttura che intesta un deposito: sono esattamente le fattispecie che il legislatore ha in mente. Chi assiste il collezionista nella costituzione o nell’amministrazione di quel veicolo diventa assoggettato anche se il prezzo non è mai passato dalle sue mani. Titolare effettivo da accertare, origine dei fondi da chiarire, tutto documentato in modo comprensibile a un terzo esperto. Con il tema soggiacente e scottante della plausibilità dell’operazione, fra cui la congruità del prezzo.

Ne esistono una lettura difensiva e una offensiva. La prima conta i costi. La seconda osserva che la Svizzera arriva puntuale alla valutazione Gafi del 2027-2028, e che una piazza dove la struttura è verificata e il titolare effettivo è noto è una piazza in cui musei, assicuratori e case d’asta accettano di operare. Lugano ha depositi, competenze e prossimità al mercato italiano. Ciò che le è mancato non è la discrezione: è la certificazione. Da ottobre la avrà per legge.

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