TM    Settembre 2026

Frontalieri anche da casa?

Per i frontalieri, il telelavoro costituisce un’alternativa allettante agli spostamenti quotidiani fra Italia e Svizzera. Uno sguardo alle implicazioni pratiche dei due diversi tetti alle giornate da casa accordate dalla disciplina fiscale e previdenziale. L’Opinione di Samuele Valente, avvocato esperto di fiscalità internazionale e transfrontaliera tra Italia e Svizzera.

Samuele Valente

di Samuele Valente

avvocato esperto di fiscalità internazionale e transfrontaliera tra Italia e Svizzera

La diffusione del lavoro da remoto ha profondamente trasformato le dinamiche occupazionali nelle aree di confine, dove storicamente si concentra il fenomeno del lavoro frontaliero. La possibilità di svolgere parte della prestazione dal proprio domicilio – senza attraversare quotidianamente la frontiera – ha moltiplicato le situazioni ibride, in cui il lavoratore opera alternativamente nello Stato del datore di lavoro e nello Stato di residenza. Questo scenario, che interessa in modo particolare i corridoi Italia-Svizzera e, più di recente, altri confini nazionali, pone interrogativi complessi sul piano fiscale e previdenziale.

La principale questione interpretativa da chiarire riguarda la coesistenza di due soglie apparentemente contraddittorie relative alla percentuale dell’orario annuo che è possibile svolgere dallo Stato di residenza senza perdere lo status di frontaliere: una del 25% e l’altra del 49,9%. In realtà afferiscono a due discipline che operano su piani e con obiettivi completamente diversi, da leggere in modo complementare. Il primo riguarda la ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati; il secondo individua invece il sistema previdenziale competente. Confondere i due livelli significa attribuire alla medesima percentuale effetti che l’ordinamento non le riconosce.

Per comprendere il quadro attuale va ricordato che l’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, ratificato con la legge 13 giugno 2023, ha sostituito il precedente Accordo del 1974 ed è stato integrato nella Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. L’Accordo definisce “lavoratore frontaliere” il residente in un Comune situato entro 20 km dal confine che svolge attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato rientrando, di regola, quotidianamente al proprio domicilio.

La principale questione interpretativa da chiarire riguarda la coesistenza di due soglie apparentemente contraddittorie relative alla percentuale dell’orario annuo che è possibile svolgere dallo Stato di residenza senza perdere lo status di frontaliere: una del 25% e l’altra del 49,9%. In realtà afferiscono a due discipline che operano su piani e con obiettivi completamente diversi, da leggere in modo complementare.

L’introduzione del telelavoro ha imposto una revisione della disciplina costruita quando la prestazione era svolta quasi esclusivamente in presenza. Per evitare che il lavoro agile modificasse automaticamente il luogo di tassazione, Italia e Svizzera hanno dapprima concluso una dichiarazione di intenti e un’intesa amichevole nel 2023 e successivamente hanno sottoscritto il Protocollo del 2024, ratificato con la legge 29 dicembre 2025, n. 217, entrato in vigore il 20 gennaio 2026, stabilizzando definitivamente la possibilità di svolgere una parte dell’attività lavorativa in smartworking.

Sotto il profilo fiscale il sistema è oggi chiaro. Il lavoratore frontaliere può svolgere fino al 25% dell’orario annuo in telelavoro. Entro tale soglia, le giornate di lavoro agile sono infatti considerate, ai soli fini tributari, come se fossero svolte presso il datore di lavoro situato nell’altro Stato. Questa disciplina si inserisce nel più ampio regime introdotto dall’Accordo del 2020, che distingue tra vecchi e nuovi frontalieri. Per i nuovi frontalieri opera un sistema di imposizione concorrente, con ritenuta alla fonte in Svizzera entro i limiti pattizi e tassazione in Italia mediante riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’art. 165 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). I vecchi frontalieri, invece, continuano a beneficiare del regime transitorio previsto dall’Accordo.

Completamente diversa è la disciplina della sicurezza sociale. La legislazione previdenziale applicabile non discende dall’Accordo fiscale, bensì dagli art. 11, 13 e 16 del Regolamento (CE) n.883/2004 e dal Regolamento (CE) n.987/2009, applicabili anche nei rapporti con la Svizzera in forza dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone. In questo contesto assume rilievo il Framework Agreement adottato ai sensi dell’art. 16 del Regolamento n.883/2004. Su richiesta dell’interessato e previo rilascio del documento portatile A1, consente di mantenere l’assoggettamento alla legislazione previdenziale dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro anche quando il telelavoro svolto nello Stato di residenza raggiunge il 49,9% dell’attività lavorativa complessiva.

Per datori di lavoro, consulenti del lavoro e professionisti fiscali, le ricadute operative sono significative, imponendo un monitoraggio puntuale e continuativo. In concreto: occorre tracciare i giorni di presenza fisica del lavoratore nei diversi Stati, distinguendo giornate dal domicilio e in sede; verificare la soglia del 25% per i frontalieri italo-svizzeri; ricalcolare le ritenute mensili alla luce del riparto di potestà impositiva; coordinare la posizione previdenziale con quella fiscale. Una gestione che richiede oggi competenze integrate – fiscali, previdenziali e giuslavoristiche – e procedure interne strutturate, pena l’esposizione a rischi di doppia imposizione o di irregolarità contributiva.

In prospettiva, affinché la diffusione del lavoro agile continui a favorire la mobilità transfrontaliera senza compromettere la certezza del diritto, saranno pertanto determinanti il coordinamento tra le amministrazioni dei due Paesi e l’armonizzazione delle prassi applicative.

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