Il 26 settembre 2025, il Parlamento federale ha adottato due importanti atti legislativi che ridefiniscono la normativa svizzera antiriciclaggio: la nuova Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG) e una revisione parziale della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LRD). Entrambe, con le relative ordinanze, entreranno in vigore il 1 ottobre 2026, salvo le disposizioni sui notai pubblici che richiedono adeguamenti legislativi cantonali.
Mentre la LTPG istituisce il primo registro federale centrale degli aventi economicamente diritto, la riforma della LRD introduce una nuova categoria di persone soggette alla legge: i “consulenti”. Si tratta di persone fisiche o giuridiche che, a titolo professionale, assistono terzi – anche mediante consulenza legale. Rispetto al primo progetto del Consiglio federale, respinto dal Parlamento nel 2021 per timori relativi al segreto professionale e all’assenza di un approccio basato sul rischio, l’obbligo di diligenza è stato limitato ad attività a rischio accresciuto di riciclaggio, come sostenuto dalla Federazione Svizzera degli Avvocati, dalle associazioni di revisori e fiduciarie e dal settore immobiliare.
Il regime si applica qualora vi sia un’attività professionale, ossia un’attività economica autonoma e orientata al guadagno durevole, che rientri nelle categorie di attività soggette a LRD.
Nello specifico, le attività a rischio, concentrate su enti giuridici non operativi e beni immobili, sono: (i) compravendita di fondi; (ii) costituzione di enti giuridici non operativi svizzeri o di enti giuridici esteri; (iii) gestione o amministrazione di enti giuridici non operativi; (iv) conferimenti in tali enti non operativi e distribuzioni dagli stessi; (v) compravendita di persone giuridiche tramite un ente giuridico non operativo.
La LRD si applica solo alla partecipazione a transazioni finanziarie, inclusa la raccolta di fondi, connesse a tali atti giuridici. La consulenza deve contribuire in modo causale a un’operazione finanziaria con un intervento di intensità determinante per la sua esecuzione; non basta un qualsiasi apporto alla strutturazione o all’esecuzione finanziaria.
Sono consulenti anche coloro che, a titolo professionale, mettono a disposizione di un ente giuridico un indirizzo o locali quale sede o domicilio per oltre sei mesi, nonché i notai di diritto pubblico che partecipano alle operazioni indicate.
A tutela dell’indipendenza forense e del segreto professionale, la principale esenzione riguarda avvocati e notai che agiscono in procedimenti giudiziari, penali, amministrativi o arbitrali, inclusa la consulenza relativa alla loro preparazione o esecuzione, all’accertamento dei fatti, alla valutazione del rischio processuale e alla prevenzione di procedimenti.
Sono inoltre esclusi, in particolare: (i) trasferimenti immobiliari o di persone giuridiche con prezzo inferiore a 5 milioni di franchi, se il pagamento avviene tramite una banca o altro intermediario finanziario assoggettato alla LRD; (ii) attività svolte per organi di enti giuridici operativi svizzeri; (iii) autenticazioni notarili senza consulenza accessoria; (iv) transazioni di diritto di famiglia, matrimoniale o successorio, nonché donazioni.
I consulenti assoggettati devono: (i) identificare la controparte e l’avente economicamente diritto; (ii) chiarire contesto economico e scopo della transazione; (iii) conservare la documentazione; e (iv) segnalare i sospetti all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Per avvocati e notai, l’obbligo di segnalazione sorge solo se le informazioni non sono protette dal segreto professionale e se eseguono personalmente la transazione per il cliente. Le violazioni sono punite con multe fino a 500mila Chf se intenzionali e fino a 150mila se negligenti.
I consulenti sono inoltre tenuti ad affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD) riconosciuto dalla FINMA. Chi è già attivo il 1 ottobre 2026 deve presentare domanda entro il 1 dicembre 2026, pena il divieto di proseguire l’attività rilevante. Fino alla decisione può operare solo nelle relazioni d’affari esistenti. A tutela del segreto professionale, gli audit di avvocati e notai per verificare il rispetto della normativa saranno svolti esclusivamente da colleghi.
La riforma dovrebbe consentire alla Svizzera di soddisfare gli standard GAFI nella prossima valutazione, verosimilmente nel 2027 o 2028. Pur preservando le garanzie che avevano fatto fallire il precedente tentativo – esclusione del contenzioso dal campo di applicazione della normativa, audit unicamente da parte di colleghi e obbligo di segnalazione al MROS qualificato – segna un passaggio irreversibile verso maggiore trasparenza e responsabilità per i professionisti legali.
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