TM    Maggio 2026

L’opzione del credito privato

La mancanza di un monopolio bancario sulla concessione di prestiti ha contribuito al ruolo crescente del credito privato, che la fusione Ubs-Credit Suisse dovrebbe ulteriormente rafforzare, quale alternativa al credito bancario tradizionale. L’Opinione di Andrea Ziswiler, avvocato, LL.M., partner dello Studio Bär & Karrer (Lugano), autore di questo contributo insieme all’Avv. Rocco Rigozzi, LL.M., notaio, partner dello Studio Bär & Karrer (Zurigo e Lugano).

Andrea Ziswiler

di Andrea Ziswiler

LL.M, partner Studio Bär & Karrer (Lugano)

Malgrado il mercato creditizio svizzero sia rappresentato in maniera preponderante da istituti bancari, si registra una tendenza costante nello sviluppo del credito privato erogato da fondi e altri operatori attivi in tale ambito, in particolare a favore di determinati mutuatari, quali società in difficoltà finanziarie o che richiedono un’erogazione particolarmente rapida, per cui l’accesso al credito tradizionale risulta particolarmente difficile, se non impossibile, a causa dei rigorosi standard applicati nel settore bancario.

La tipologia di finanziatori nel credito privato dipende sovente dall’entità dell’operazione: i prestiti di medie e grandi dimensioni sono principalmente erogati da fondi di credito privato esteri operanti a livello internazionale, spesso quali prestiti sindacati, mentre i finanziamenti di minore entità coinvolgono più frequentemente fondi di credito privato e/o altri investitori quali fondi pensione o compagnie assicurative, anche svizzeri.

In linea di principio, il credito privato presenta alcuni vantaggi rispetto al settore bancario tradizionale, quali maggiore flessibilità nella strutturazione della transazione, un accesso più rapido ai fondi e condizioni più personalizzate. Ai finanziatori offre invece la possibilità di conseguire rendimenti più elevati. La pianificazione e l’esecuzione di operazioni di credito privato richiedono tuttavia un’attenta valutazione degli aspetti giuridici, fiscali e commerciali.

Alcune tipologie di linee di credito sono frequentemente utilizzate in diverse giurisdizioni e trovano altresì comune applicazione in Svizzera.

In primo luogo, i prestiti senior, che sono tipicamente supportati da garanzie reali e di primo rango sugli attivi del mutuatario. Sono comunemente utilizzati nei finanziamenti per acquisizioni, per sostenere la crescita di un’impresa o per finalità di rifinanziamento, e vengono erogati a società dotate di garanzie di elevata qualità e flussi di cassa regolari.

In secondo luogo, i prestiti a termine e le linee di credito rotative, ovvero prestiti che prevedono l’erogazione di una somma forfettaria (a termine) oppure prestiti che possono essere utilizzati e rimborsati più volte nel corso della durata della linea di credito (rotativo). I prestiti a termine sono sovente utilizzati per investimenti in conto capitale, acquisizioni o rifinanziamenti, mentre le linee di credito rotative sono più comunemente impiegate per finanziare il capitale circolante o la liquidità operativa.

In terzo luogo, il debito mezzanino o subordinato, ovvero prestiti che si collocano contrattualmente o strutturalmente in posizione subordinata rispetto al debito senior e che sovente prevedono tassi di interesse più elevati o caratteristiche correlate al capitale proprio, quali warrants o elementi convertibili, a compensazione del maggior rischio.

In generale, la distinzione tra credito garantito e non garantito costituisce un elemento fondamentale. Il credito garantito beneficia di garanzie reali che rafforzano l’esecutività e la tutela del finanziatore in caso di inadempimento. La costituzione e il perfezionamento delle garanzie reali secondo il diritto svizzero richiedono un’attenta pianificazione e documentazione contrattuale. Il credito non garantito espone invece i finanziatori a un maggiore rischio di recupero ed è tipicamente riservato a mutuatari con solidi profili creditizi.

In linea di principio, il credito privato presenta alcuni vantaggi rispetto al settore bancario tradizionale, quali maggiore flessibilità nella strutturazione della transazione, un accesso più rapido ai fondi e condizioni più personalizzate. Ai finanziatori offre invece la possibilità di conseguire rendimenti più elevati. La pianificazione e l’esecuzione di operazioni di credito privato richiedono tuttavia un’attenta valutazione degli aspetti giuridici, fiscali e commerciali.

Uno degli elementi chiave da considerare nelle operazioni di credito privato è la corretta attuazione delle disposizioni in materia di interessi, al fine di tenere conto delle limitazioni previste dal diritto svizzero, che possono assumere particolare rilevanza in caso di strutture di pagamento non convenzionali.

Non vi sono in particolare norme di legge specifiche sul tasso di interesse massimo possibile, ad eccezione del settore dei crediti al consumo e di alcune normative cantonali, ma vi sono invece dei limiti imposti da principi generali di diritto, quali la contrarietà ai buoni costumi, o dal codice penale in materia di usura, applicabile in caso di sproporzione significativa tra prestazione e controprestazione e di sfruttamento di una posizione di debolezza del mutuatario, quale difficoltà finanziarie, dipendenza o inesperienza. Ne conseguono limitazioni sul tasso massimo di interesse consentito, il cui valore dipende da una pluralità di fattori e dalle circostanze specifiche. Sebbene non esista un criterio chiaro né un limite numerico definito, la dottrina ritiene generalmente che tale limite massimo si collochi nell’ordine del 16-18% annuo.

Anche gli interessi di mora applicati a seguito di inadempimento o ritardo nel pagamento meritano un’attenta valutazione. Qualora siano cumulativi rispetto agli interessi ordinari e assumano un aspetto punitivo (ad esempio, se superiori al tasso di interesse ordinario), possono essere riqualificati dai tribunali come pena convenzionale ai sensi del Codice delle obbligazioni e possono essere ridotti a seconda delle circostanze del caso.

Un altro aspetto riguarda gli interessi capitalizzati e gli interessi “payment-in-kind” (Pik), ossia regolati in natura anziché in denaro (ad esempio mediante l’emissione di altri strumenti di credito, azioni o altre forme di corrispettivo).

La capitalizzazione automatica degli interessi (anatocismo) è generalmente inapplicabile in Svizzera. Il Codice delle obbligazioni vieta in linea generale che gli interessi maturino su interessi moratori non pagati e alle parti è precluso di convenire anticipatamente che gli interessi produrranno a loro volta interessi, tranne qualora (i) gli interessi maturati siano incorporati nel capitale mediante novazione espressamente convenuta successivamente alla scadenza degli interessi, oppure (ii) il prestito risulti come conto corrente o altro rapporto espressamente riconosciuto dalla prassi commerciale.

Gli interessi Pik possono essere ammissibili secondo il diritto svizzero qualora l’interesse sia considerato effettivamente corrisposto piuttosto che capitalizzato, con il pagamento in natura che estingue validamente l’obbligazione di interessi sottostante. Nella prassi, le linee di credito regolate dal diritto svizzero raramente includono clausole di capitalizzazione. Le operazioni che richiedono interessi differiti o non monetari sono tipicamente soggette a diritto estero oppure mediante un meccanismo Pik, che può conseguire l’effetto economico desiderato senza contravvenire al diritto svizzero.

Sebbene la concessione di prestiti che coinvolgono mutuatari svizzeri, garanti svizzeri o attivi svizzeri non richieda di per sé una licenza o un’autorizzazione,  i requisiti normativi svizzeri possono divenire applicabili a seconda delle circostanze del caso, che devono pertanto essere attentamente valutate dai finanziatori.

Ad esempio, la Legge federale sulle banche e le casse di risparmio richiede una licenza bancaria qualora il finanziatore si rifinanzi (i) accettando 20 o più depositi dal pubblico a titolo professionale (con alcune eccezioni) oppure (ii) attraverso più istituti bancari con un rifinanziamento superiore a Chf 500 milioni. Qualora una struttura di credito privato sindacato comporti la raccolta di fondi da più investitori ai fini della concessione di prestiti, l’operazione deve essere altresì valutata ai sensi della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale. Se il prestito è utilizzato per acquisire immobili non commerciali svizzeri o è garantito da immobili residenziali in Svizzera, possono applicarsi determinate restrizioni ai sensi della Lex Koller.

Possono inoltre essere rilevanti la Legge federale sui servizi finanziari, la Legge federale sugli istituti finanziari  e gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di due diligence previsti dalla Legge federale sul riciclaggio di denaro. Se il prestito si qualifica come credito al consumo ai sensi della Legge federale sul credito al consumo, il finanziatore coinvolto necessità di un’autorizzazione cantonale.

Il futuro sviluppo del credito privato in Svizzera rimane altresì strettamente legato al contesto internazionale, in particolare al superamento di un’eventuale crisi del settore, di cui ci sono state le prime avvisaglie negli Stati Uniti. Un settore che vale attualmente tremila miliardi di dollari e che rimane in espansione.

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