TM    Novembre 2025

Una sentenza che colpisce

La sentenza del primo ottobre 2025 del Tribunale Amministrativo Federale risuona come un atto di accusa per tutte le istanze che si sono occupate della fine di Credit Suisse. L’Opinione di Stelio Pesciallo, avvocato e notaio presso lo Studio 1896, Lugano.

Stelio Pesciallo

di Stelio Pesciallo

Avvocato e notaio presso lo Studio 1896, Lugano

La sentenza del Tribunale Amministrativo Federale (Taf) in merito all’annullamento delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse nell’ambito della caduta della banca e della sua acquisizione da parte di Ubs è di ben 78 pagine e si legge come la cronistoria particolareggiata di quei tristi momenti che hanno suggellato la scomparsa dello storico istituto.

Questa sentenza, con la quale viene annullata la decisione della Finma che imponeva al Cs l’ammortamento di queste obbligazioni, fa stato anche di un atto di accusa verso la gestione congiunta della crisi da parte di Finma, Consiglio federale e Banca Nazionale Svizzera in appoggio all’acquisizione da parte di Ubs.

Essenzialmente il Tribunale ha sentenziato che la decisione della Finma del 19 marzo 2023 non poggia su alcun fondamento giuridico, in quanto in contrasto sia con il Prospetto di emissione di dette obbligazioni, sia con le norme legali applicabili alla fattispecie, sia con lo stesso Decreto di urgenza emanato dal Consiglio federale, denominato “Public Liquidity Backstop”, sia con la Costituzione federale, in quanto l’art 5a di detto decreto, aggiunto in tutta fretta alle 20.00 della domenica 19 marzo 2023, con cui si consentiva alla Finma di annullare le obbligazioni, andava oltre le competenze del Consiglio federale.

Al proposito interessanti sono alcune considerazioni del Tribunale.

In merito alla Finma, il Taf sottolinea come la stessa abbia mancato non solo con la contestata decisione ma già allorquando, più di 10 anni prima, aveva avallato le condizioni di emissione delle obbligazioni. In effetti l’Ordinanza federale che regola i mezzi propri delle banche dispone che, affinché il prestito obbligazionario possa essere classificato come Capitale di base supplementare (AT1), deve elencare nelle sue disposizioni contrattuali le condizioni che fanno scattare il loro ammortamento, definito Point of Non-Viability (Ponv). Il quadro giuridico predisposto dall’Ordinanza è molto ampio, prevedendo che la Finma possa decidere un ammortamento per evitare l’insolvenza della banca senza dover addurre la prova che altri mezzi hanno fallito.

Nel caso delle obbligazioni del Cs, la Finma aveva invece avallato condizioni molto più restrittive, e cioè che l’ammortamento sarebbe stato ammissibile solo qualora le usuali misure correttive del capitale fossero state insufficienti o impossibili, condizione che il Tribunale ha ritenuto non essere stata adempiuta.

Da parte sua, il Cs in quella fatale domenica intervenendo sulla Finma aveva cercato di evitare l’annullamento delle obbligazioni, annullamento confermato dalla Finma alle 22.00 del medesimo 19 marzo 2023, salvo in seguito avere abbandonato di ricorrere contro questa decisione cercando di  difendere per contro il diritto dei propri quadri a usufruire di strumenti di remunerazione variabili (Contingent Capital Awards), il cui valore era legato a quello delle obbligazioni AT1. All’ulteriore decisione della Finma di ritenere ugualmente annullati anche questi bonus, il Cs aveva interposto ricorso al Taf, poi ritirato nel maggio seguente.

Il Taf mette inoltre in rilievo il doppio ruolo rivestito da Ubs nella vicenda, sia quale beneficiaria della decisione di annullamento delle AT1 (con la quale veniva evitato che le obbligazioni di Chf 16,5 miliardi pesassero sul bilancio di Ubs) e di successore legale del Cs (che aveva tentato, almeno inizialmente, di opporsi all’annullamento). Peraltro Ubs in seguito, invece di rimanere neutrale nella susseguente procedura istaurata dagli obbligazionisti presso il Taf, lasciando il campo di convenuta unicamente alla Finma, ha partecipato attivamente alla stessa a fianco della Finma.

Il Taf tira le orecchie anche al Consiglio federale quando sottolinea come abbia travalicato i limiti impostigli dalla legge stabilendo nel Decreto urgente, emanato sempre il fatidico 19 marzo, che la Finma era abilitata ad annullare parzialmente o integralmente le obbligazioni AT1. Questa disposizione per il Tribunale non è conforme alla Costituzione in quanto emanata in un ambito già regolato da una preesistente legge, quella del “Too big to fail”, che dispone come procedere al risanamento di banche di importanza sistemica. Pertanto non sussisteva spazio per il Governo per legiferare in materia in un Decreto federale urgente.

In  merito alla Consigliera federale Karin Keller Sutter, il Tribunale sottolinea che la stessa aveva definito l’operazione che ha condotto all’acquisto del Cs da parte di Ubs: “This is not a bailout. This is a commercial solution”. Se così fosse, e quindi un accordo tra soggetti privati, a maggior ragione secondo il Taf non sarebbe stato ammissibile far capo a un Decreto di urgenza, e in forza di questo ordinare l’annullamento delle obbligazioni AT1.

Su questa materia deciderà ancora il Tribunale federale in quanto la Finma ha dichiarato di interporre ricorso contro la sentenza del Taf.

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