Approvata dalle Camere federali il 26 settembre 2025, la Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG) introduce un registro centrale gestito dall’Ufficio federale di giustizia, destinato a raccogliere le informazioni sulle persone fisiche che controllano le imprese assoggettate. L’obiettivo è rafforzare il dispositivo svizzero contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e consentire alle autorità di individuare in modo più rapido ed efficace chi si trova effettivamente al vertice della catena proprietaria e di controllo.
Per le imprese, il cambiamento non consiste soltanto nella comunicazione di un nominativo a una nuova autorità. La LTPG introduce infatti un vero e proprio processo di identificazione, verifica, documentazione e aggiornamento delle informazioni relative agli aventi economicamente diritto, quindi delle persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano l’impresa secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Quando una società è detenuta direttamente da un’unica persona fisica o quando i soci persone fisiche iscritti a registro corrispondono agli aventi economicamente diritto, l’identificazione non presenta particolari difficoltà. La situazione cambia se nella struttura societaria compaiono holding, partecipazioni indirette, società interposte, catene di controllo, accordi tra soci o altri meccanismi in grado di attribuire a una persona un’influenza determinante. Per molte Pmi sarà proprio questa la parte più delicata del nuovo adempimento. Per queste fattispecie occorre infatti ricostruire la catena di partecipazioni e controllo fino ad arrivare alle persone fisiche che lo esercitano effettivamente. Tra gli elementi centrali figura la detenzione, diretta, di almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto. In presenza di strutture indirette, la valutazione deve invece tener conto dell’intera catena partecipativa. Anche in assenza di una partecipazione superiore a detta soglia, il controllo può derivare da altri meccanismi.
Il campo di applicazione della LTGP è ampio. Tra le principali forme giuridiche interessate: società anonime, società a responsabilità limitata, società cooperative, società in accomandita per azioni, Sicav, Sicaf e società in accomandita per investimenti collettivi di capitale. Sono contemplate anche determinate persone giuridiche di diritto estero con un collegamento qualificato con la Svizzera.
La società dovrà altresì documentare le informazioni richieste e mantenerle aggiornate. Questo aspetto è particolarmente rilevante per le imprese che effettuano regolarmente operazioni societarie: aumenti o trasferimenti di partecipazioni, riorganizzazioni, costituzione di holding o modifiche degli accordi tra soci dovranno essere valutati anche sotto il profilo della trasparenza.
La responsabilità dell’annuncio, da effettuare tramite la piattaforma EasyGov, fa capo al membro superiore dell’organo direttivo, che può tuttavia delegare il compito a un’altra persona all’interno dell’impresa oppure a un terzo.
Un elemento da sottolineare riguarda l’accessibilità dei dati personali degli aventi economicamente diritto. Il registro della trasparenza sarà riservato all’autorità di controllo, alle autorità previste dalla legge e, nell’ambito dei rispettivi obblighi di diligenza previsti dalla Legge sul riciclaggio di denaro, agli intermediari finanziari e ai consulenti assoggettati alla relativa normativa.
La Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto entrerà in vigore il prossimo primo ottobre. Per le società già esistenti il legislatore ha previsto un regime transitorio, con termini differenziati. In particolare, le persone giuridiche svizzere per le quali tutti gli aventi economicamente diritto risultano già iscritti nel registro di commercio in qualità di soci o organi beneficiano, a determinate condizioni, di un termine massimo di due anni.
Per le altre persone giuridiche svizzere i termini variano da tre a sei mesi dall’entrata in vigore della forma societaria e dell’assoggettamento alla revisione ordinaria. Per le persone giuridiche di diritto estero è previsto un termine di sei mesi.
Per le società di nuova costituzione, l’annuncio deve invece essere effettuato entro un mese dall’iscrizione nel registro di commercio. Per le persone giuridiche di diritto estero, a un mese dal momento in cui diventano assoggettate alla legge.
Per consentire alle imprese di familiarizzare con il nuovo sistema, la Confederazione ha già avviato una fase pilota del registro che, dopo un primo collaudo, dal 17 agosto al 30 settembre 2026 sarà gratuitamente aperta, entro il limite massimo previsto dall’ordinanza, alle imprese che desiderano partecipare volontariamente.
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