Le clausole beneficiarie in Svizzera… Una problematica ermetica? Per soli addetti ai lavori? Un cavillo a piè di pagina di un qualche documento oscuro? Certamente si tratta di una questione alquanto ostica, ma al contempo, contrariamente a quanto si potrebbe supporre, non di lana caprina.
L’importanza di conoscere come sono strutturate le clausole beneficiarie (previdenziali ed assicurative) e come si possa agire su di esse, svolge un ruolo di cruciale importanza nella pianificazione finanziaria e successoria.
Innanzitutto, cos’è una clausola beneficiaria? È una disposizione contrattuale (tipica di polizze vita o fondi pensione) che individua la persona o le persone che riceveranno il capitale o la rendita al verificarsi di un evento specifico, come il decesso dell’assicurato.
Nella pratica quotidiana non di rado si verificano situazioni con esito indesiderato o catastrofico dal momento che tale tematica non è conosciuta o comunque non è stata gestita correttamente.
Ecco quindi un esempio concreto. Il Signor X, già vedovo, decede lasciando come unico erede legale un figlio minorenne dal primo matrimonio oltre a una concubina, convivente con lui da oltre 5 anni. L’unico bene che possiede è una polizza di libero passaggio da 500mila franchi. Avrebbe voluto destinare, era la sua volontà, un 50% ciascuno di questa somma al figlio minorenne e alla concubina. Non ha però modificato la clausola beneficiaria e in questo caso l’ordine stabilito dall’ordinanza di applicazione (Olp) prevede il 100% per il figlio minorenne, escludendo del tutto la concubina.
Le casistiche sono diverse e per una gestione corretta occorre analizzare in ogni singolo caso chi sono le persone coinvolte, in funzione dei ranghi prescritti per le diverse forme previdenziali. Nell’ambito della consulenza finanziaria in Svizzera, la destinazione degli averi previdenziali in caso di decesso prematuro rappresenta uno dei nodi più complessi e, spesso, meno compresi dal cliente.
Innanzitutto, cos’è una clausola beneficiaria? È una disposizione contrattuale (tipica di polizze vita o fondi pensione) che individua la persona o le persone che riceveranno il capitale o la rendita al verificarsi di un evento specifico, come il decesso dell’assicurato
Un errore del resto abbastanza comune è considerare il patrimonio accumulato nel Secondo Pilastro (Lpp) e nel Pilastro 3a alla stregua del risparmio privato tradizionale. Al contrario, i capitali previdenziali seguono logiche proprie, governate dal diritto pubblico e dalle ordinanze federali, uscendo integralmente dall’asse ereditario ordinario.
La separazione tra previdenza e diritto successorio. Occorre precisare quanto segue per quanto riguarda i beni del secondo pilastro, tutte le polizze e i conti della previdenza vincolata e le polizze della previdenza libera.
Quando un assicurato decede prima del pensionamento, l’istituto di previdenza o la fondazione bancaria non liquidano il capitale secondo le disposizioni testamentarie o le quote di legittima del Codice Civile, ma applicano l’ordine di priorità stabilito dalla legge previdenziale.
Questo meccanismo mira a soddisfare un bisogno assistenziale immediato dei superstiti, bypassando i tempi di apertura della successione. Tuttavia, ciò limita sensibilmente lo spazio di manovra del contraente. Per ovviare il possibile ostacolo è necessaria una pianificazione accurata.
A questo proposito è molto importante infine riportare integralmente l’articolo 476 del codice civile svizzero, in vigore dal 1 gennaio 2023, che precisa in modo chiaro il rapporto tra le polizze vincolate e libere rispetto al diritto successorio:
1) Le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, comprese quelle sottoscritte nell’ambito della previdenza individuale vincolata, costituite a favore di un terzo con atto tra i vivi o con disposizione a causa di morte, e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono computate nella successione per il valore di riscatto al momento della morte del disponente stesso;
2) Sono computate nella successione anche le pretese dei beneficiari derivanti dalla previdenza individuale vincolata del defunto presso una fondazione bancaria.
Pertanto, le categorie previdenziali non contemplate da questo articolo (Casse pensione, libero passaggio e polizze senza valore di riscatto), non solo sono distribuite indipendentemente dalla procedura successoria, ma non sono nemmeno conteggiate nei beni della stessa (e non fanno parte della massa alla base del calcolo della quota legittima successoria).
II pilastro. Nessuna prestazione erogata in questo ambito (Cassa pensione o libero passaggio) rientra nel conteggio del diritto successorio.
Per le clausole beneficiarie si tratta però di distinguere tra Cassa pensione e libero passaggio. Per la Cassa la Lpp (art.19-20a) definisce le prestazioni a favore del coniuge o del partner registrato superstite e degli orfani, rimandando poi allo specifico regolamento di Cassa pensione per altri possibili beneficiari. L’art. 15 dell’Olp stabilisce per i conti o polizze di libero passaggio una gerarchia rigida. La tutela prioritaria spetta al coniuge (o partner registrato) e ai figli minorenni o in formazione. I margini di personalizzazione emergono solo in assenza di queste figure o all’interno della stessa categoria.
Le unioni di fatto (concubinato) meritano un’attenzione del tutto particolare. Sebbene la legge consenta di favorire il partner convivente (concubino), la maggior parte delle Casse subordina l’erogazione del capitale a condizioni stringenti: una convivenza ininterrotta di almeno cinque anni o il sostentamento di figli comuni. L’aspetto critico è di natura procedurale: quasi la totalità dei regolamenti interni esige che la dichiarazione scritta di concubinato sia inoltrata e registrata dall’istituto prima del decesso dell’assicurato. In assenza di tale notifica preventiva, la Cassa è legittimata a trattenere gli averi o a destinarli alle categorie successive (genitori o fratelli), lasciando il partner superstite privo di tutele.
Per quanto riguarda il libero passaggio, per favorire il concubino si tratta di modificare adeguatamente la clausola beneficiaria.
III pilastro. Nelle sue diverse forme, dunque il Pilastro 3a (previdenza vincolata) e le novità normative.
Nel Pilastro 3a l’ordine dei beneficiari è regolato dall’art. 2 dell’Opp 3. Qui la struttura si divide in categorie sequenziali. Sebbene il coniuge mantenga il diritto prioritario assoluto, la seconda categoria (discendenti diretti e partner conviventi) offre una moderata flessibilità. L’assicurato può definire liberamente le quote di ripartizione o designare il partner stabilmente convivente quale beneficiario unico, escludendo i discendenti diretti.
Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni fissata per il 1 gennaio 2027 vi sarà una flessibilità ancora maggiore per gli intestatari nella modifica dell’ordine dei beneficiari, giacché è prevista una minore rigidità tra le diverse categorie.
Diversa è la logica del Pilastro 3b, la previdenza libera, regolata dal Codice delle Obbligazioni. In questo caso vige la piena libertà di designazione nominativa, rendendo le polizze vita 3b strumenti ideali per la consulenza, fermo restando il rispetto delle quote legittime degli eredi (vedi articolo 476 Ccs, esposto sopra), ridotte con la riforma del diritto successorio entrata in vigore nel 2023.
Il ruolo del pianificatore. Il controllo dei beneficiari previdenziali è un monitoraggio continuo, non un gesto fatto una tantum. Svolte personali come divorzi, nascite o nuove attività impongono l’adeguamento immediato delle clausole beneficiarie. Solo in questo modo si blinda il patrimonio di una vita, assicurando che vada a chi si desidera davvero.
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