Il 26 settembre 2025 è stata adottata la nuova Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto, che definisce requisiti di trasparenza applicabili a determinate persone giuridiche di diritto svizzero ed estero nonché in parte ai trust. Tale legge si inserisce nel contesto di riforma del sistema svizzero di riciclaggio di denaro e prevede un allineamento con gli ultimi sviluppi internazionali in merito.
La nuova legislazione introduce un registro federale centralizzato per la raccolta di informazioni riguardanti gli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche che rientrano nel campo di applicazione della legge. Il registro, che sarà tenuto in forma elettronica, verrà implementato e amministrato dall’Ufficio federale di giustizia (Ufg). Il regime di trasparenza previsto da tale legge, che dovrebbe entrare in vigore nella seconda metà del 2026, andrà ad abrogare le attuali norme previste dal Codice delle obbligazioni in merito all’identificazione dell’avente economicamente diritto.
Saranno assoggettate:
a) le società di diritto svizzero, quali società anonime, società a garanzia limitata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società di investimento a capitale variabile, società di investimento a capitale fisso, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
b) le persone giuridiche di diritto estero che detengono una succursale in Svizzera, hanno l’amministrazione effettiva in Svizzera oppure che sono proprietarie di fondi in Svizzera o che acquistano un fondo in Svizzera ai sensi della Lex Koller;
c) i trustee con domicilio o sede in Svizzera oppure che amministrano trust in Svizzera e che non sono soggetti alla Legge federale sul riciclaggio di denaro, limitatamente però ad obblighi di identificazione del beneficiario economico e di conservazione delle informazioni, senza invece obblighi di notifica all’Ufg.
È prevista invece un’esenzione per alcune entità, tra cui società quotate (svizzere ed estere), istituti di previdenza professionale e persone giuridiche i cui diritti di partecipazione sono detenuti (direttamente o indirettamente) da enti pubblici nella misura di almeno il 75%.
La nuova legislazione introduce un registro federale centralizzato per la raccolta di informazioni riguardanti gli aventi economicamente diritto delle persone giuridiche che rientrano nel campo di applicazione della legge. Il registro, che sarà tenuto in forma elettronica, verrà implementato e amministrato dall’Ufficio federale di giustizia (Ufg)
Le entità soggette alla normativa dovranno identificare, verificare, documentare e conservare le informazioni riguardanti gli aventi economicamente diritto; anche gli azionisti e gli aventi economicamente diritto stessi hanno degli obblighi di cooperazione in materia.
La legge continuerà a prevedere, come già attualmente, che l’avente economicamente diritto di una società è ogni persona fisica che, in definitiva, la controlla, partecipandovi direttamente o indirettamente, da sola o insieme a terzi, con almeno il 25% del capitale o dei voti, oppure che la controlla in altro modo. Qualora non vi sia nessuna persona fisica che adempia tali criteri, verrà considerato avente economicamente diritto il membro superiore dell’organo direttivo della società.
La nuova normativa prevede obblighi di annuncio dell’avente economicamente diritto sia per i titolari delle quote sociali delle società e trustee soggetti alla legislazione che per gli aventi economicamente diritto medesimi. Entrambi dovranno annunciare alla società rispettivamente al suo azionista le informazioni richieste entro un mese dal giorno in cui ha inizio il controllo. Ogni modifica deve altresì essere comunicata alla società entro un mese (per quanto concerne il titolare delle quote sociali, entro un mese dal momento in cui ne è venuto a conoscenza).
Per società di nuova costituzione, l’annuncio al registro per la trasparenza dovrà altresì avvenire entro un mese dall’iscrizione della società nel registro di commercio, mentre sono previste delle norme transitorie per società già esistenti al momento dell’entrata in vigore del registro per la trasparenza.
Il registro per la trasparenza non sarà pubblicamente accessibile, nemmeno in caso di interesse legittimo da parte di terzi. Sarà invece direttamente consultabile da determinate autorità svizzere, ad esempio, le autorità di perseguimento penale e le autorità fiscali responsabili di assistenza amministrativa internazionale, nonché agli intermediari finanziari soggetti alla Legge sul riciclaggio di denaro e relativi consulenti nella misura in cui sia necessario all’adempimento dei loro obblighi di diligenza.
Un’unità specifica del Dipartimento federale delle finanze sarà l’autorità di controllo ed enforcement amministrativo per il registro per la trasparenza. Nei casi più gravi, essa potrà perfino pronunciare lo scioglimento e la liquidazione dell’entità giuridica coinvolta. Inoltre, dal profilo penale, la violazione intenzionale degli obblighi di annuncio o di collaborazione sarà punibile con una multa sino a 500mila franchi.
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