TM   Aprile 2025

Un mostro burocratico

Un ulteriore registro statale degli aventi economicamente diritto non sarebbe che causa di dispendio amministrativo e rischi per la sfera privata, senza alcun valore aggiunto. L’Opinione di Stelio Pesciallo, avvocato e notaio presso lo Studio 1896, Lugano.

Stelio Pesciallo

di Stelio Pesciallo

Avvocato e notaio presso lo Studio 1896, Lugano

È attualmente all’esame delle Camere federali il Progetto di Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto. Questo testo prevede in particolare l’introduzione di un Registro statale degli aventi economicamente diritto nelle persone giuridiche e simili e la sottomissione della categoria dei consulenti alla Legge sul riciclaggio, in aggiunta a quella già sottoposta degli intermediari finanziari. Se attuata, la proposta del Registro interesserebbe più di mezzo milione di persone giuridiche con sede in Svizzera, che a loro volta presentano più milioni di aventi diritto economici. Dopo aver ricevuto l’avallo del Consiglio degli Stati nel dicembre 2014, è attualmente all’esame del Nazionale.

Già ora la nostra legislazione prevede nel Codice delle Obbligazioni (art. 697j per le SA e Art. 790 per le Sagl) l’obbligo di notifica verso la società da parte degli azionisti di una SA, rispettivamente dei soci di una Sagl, di chi direttamente o indirettamente controlla più del 25% dei diritti di voto, rispettivamente, del capitale sociale e l’obbligo da parte della società di tenere in un apposito Registro l’elenco di queste persone. Il mancato rispetto di questi obblighi comporta conseguenze di diritto civile e anche penale.

Il progetto di legge ora in discussione è la diretta emanazione delle 40 Raccomandazioni emesse dal Gafi (Gruppo di azione finanziaria internazionale), un organismo interstatale, diretta emanazione dell’Ocse, al quale la Svizzera partecipa. Gli Stati aderenti sono tenuti a implementarle nel loro diritto nazionale, pena l’inserimento in una lista grigia o nera a dipendenza delle mancanze riscontrate che porterebbe all’adozione di sanzioni da parte della cosiddetta “comunità degli altri Stati”. In tal modo queste raccomandazioni sono definite “soft law”, non originate da un processo legislativo democratico. Le raccomandazioni numero 24 e 25, che tematizzano la trasparenza delle persone giuridiche, rispettivamente di Trust e costrutti consimili, recitano che le autorità nazionali sono tenute a istituire un registro degli aventi diritto economici o un meccanismo alternativo.

Contrariamente a quanto affermato nel messaggio del Consiglio federale accompagnante il Progetto di Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto, l’istituzione di un Registro statale non costituisce un presupposto minimo in linea con i tanto declamati standard internazionali e gli Stati che l’hanno introdotto non hanno riportato risultati migliori della Svizzera alla luce degli esami del Gafi.

Contrariamente a quanto assume il Consiglio federale nel suo messaggio accompagnante il progetto di legge, il Gafi prevede dunque la possibilità di “alternative mechanism” alla creazione di un registro statale degli aventi diritto economici. Nella “Guidance” che affianca le due raccomandazioni, il Gafi sottolinea che tali meccanismi alternativi devono permettere di accedere a informazioni attuali e appropriate sugli aventi diritto economici delle persone giuridiche e consimili. Possibili esempi suggeriti dal Gafi sono il sistema, aderente a quello già adottato in Svizzera, nel quale gli aventi diritto economici sono identificati in un Registro delle relazioni bancarie.

Da notare che nelle ultime indagini del 2016 e 2023 (“Mutual Evaluation Report”) condotte dal Gafi sull’aderenza da parte svizzera alle raccomandazioni, rispetto alle numero 24 e 25 il nostro paese è stato giudicato “largely compliant”, mentre nella precedente del 2005 era ancora “non compliant”. A titolo di paragone, basti sottolineare che l’unico paese al mondo giudicato compliant con la raccomandazione numero 24 è stato Trinidad e Tobago (!). L’Unione europea con una direttiva del 2015 ha obbligato gli Stati aderenti a istituire il Registro statale degli aventi diritto economici, a cui ha fatto seguito un’ulteriore direttiva del 2018 che statuiva la natura pubblica del suo contenuto indistintamente da un legittimo interesse. Quest’ultima direttiva è stata giudicata dalla Corte di giustizia dell’Ue contraria al diritto posto a protezione della sfera privata.

Al di là di ciò, l’istituzione del Registro statale ha attirato critiche generalizzate in tutti gli Stati dell’Ue in quanto giudicato inefficiente e poco utile allo scopo. Contrariamente a quanto affermato nel messaggio del Consiglio federale accompagnante questo progetto di legge, l’istituzione di un Registro statale non costituisce un presupposto minimo in linea con i tanto declamati standard internazionali e gli Stati che l’hanno introdotto non hanno riportato risultati migliori della Svizzera alla luce degli esami del Gafi. L’esperienza ne dimostra ampiamente l’inefficacia tanto che un esperto in materia come il Prof. Thomas Nagel di Zurigo in un suo contribuito in materia apparso nella rivista online Jusletter del dicembre 2024 lo ha definito una “tigre di carta”, causa di un faticoso lavoro amministrativo per tutti e di pericolo per la tutela della sfera privata. Secondo lo stesso Prof. Nagel sarebbe stato sufficiente prendere come base la sopra citata regolamentazione del Codice delle Obbligazioni perfezionando la stessa per facilitare l’accesso ai dati e il controllo da parte di Uffici di Revisione abilitati, per estendere la sua applicazione a tutte le forme analoghe alle persone giuridiche e introdurre un semplice obbligo di informazione verso l’autorità preposta alla lotta al riciclaggio.

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