TM    Giugno/Luglio 2026

Esecuzioni vieppiù digitali

La digitalizzazione permette di snellire le procedure e ridurre la burocrazia. Il diritto dell’esecuzione e dei fallimenti è uno dei campi più promettenti per una sua piena implementazione, che assieme ad altre riforme lo rende attuale più di altri. L’Opinione di Simone Gianini, avvocato e notaio, partner Studio legale Barchi Partners, Lugano.

Simone Gianini

di Simone Gianini

Avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini

Il settore delle esecuzioni ha già oggi un buon grado di digitalizzazione. In particolare, l’introduzione della cosiddetta e-Lef nel 2007 ha fatto sì che – tra i primi ambiti in cui è stata attuata – la comunicazione tra i creditori procedenti e gli uffici d’esecuzione possa avvenire in larga misura per via elettronica. È stato così compiuto un importante passo verso la riduzione della burocrazia, in quel settore forse più facile che in altri, data la forte standardizzazione delle sue procedure. Vi è tuttavia ancora margine di miglioramento, in particolare nei tre ambiti principali che sono oggetto della revisione della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Lef) attualmente in discussione in Parlamento.

Primo: per contrastare il fenomeno del cosiddetto “abuso degli estratti del registro delle esecuzioni”, ottenuti da una stessa persona presso uffici diversi o in diversi Cantoni, il disegno di legge prevede l’obbligo per gli uffici di esecuzione di verificare il luogo d’iscrizione della persona oggetto dell’estratto e annotarlo sul documento. In linea con quell’obiettivo e andando oltre l’intenzione del Consiglio federale, che lo prevedeva soltanto in una fase successiva, il Consiglio nazionale ha proposto che fosse subito introdotto un estratto nazionale del registro delle esecuzioni, basato sull’utilizzo generalizzato del numero Avs per le persone fisiche e del numero d’identificazione delle imprese per quelle giuridiche. Il Consiglio degli Stati ha seguito questa via, prevedendo in più che la gestione del relativo sistema centrale d’informazione possa essere delegata dalla Confederazione a un’organizzazione, anche privata, che soddisfi le condizioni della Legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità. In questo senso vi è quindi una divergenza – l’unica rimasta – tra le due Camere, che dovrà essere sciolta per permettere l’entrata in vigore della revisione di legge. Il tema non è di poco conto, data la diffidenza più volte espressa dalla popolazione verso la gestione di dati sensibili da parte di organizzazioni private. Era questo il motivo per cui l’identità elettronica (e-ID) fu bocciata in votazione popolare nel 2021 e, pur rinunciando a ogni gestione da parte di privati, ha arrischiato di non passare nemmeno al secondo tentativo dello scorso anno (i favorevoli sono stati soltanto il 50,39%).

Il diritto dell’esecuzione e dei fallimenti è un campo che più di altri si sta adattando velocemente al mondo che cambia

Secondo: è prevista un’estensione della notificazione elettronica. Le parti dovranno avere il diritto di ricevere le notificazioni per via elettronica e, in determinati casi, essa dovrà avvenire d’ufficio. Sebbene la notificazione elettronica, in particolare degli attestati di carenza beni, sia già oggi possibile, nella pratica vengono ancora perlopiù rilasciati documenti cartacei, con costi e perdite di tempo inutili. Per quanto riguarda in particolare il precetto esecutivo, è previsto che, con il consenso della persona escussa, esso potrà essere notificato anche per via elettronica, se il primo tentativo di notificazione è stato infruttuoso.

Terzo: l’incanto dei beni patrimoniali del debitore potrà avvenire anche online. Mentre l’attuale diritto dell’esecuzione forzata prevede principalmente aste con la presenza fisica dei partecipanti, negli altri ambiti commerciali, e in particolare tra privati, si è affermata negli anni la possibilità delle aste online. È quindi opportuno estendere questa possibilità anche alle realizzazioni nell’ambito della Lef.

Accanto al maggior ricorso al potenziale offerto dalla digitalizzazione, nel medesimo disegno di legge sono poi stati proposti degli aggiornamenti minori, tra cui la limitazione anche presso gli uffici d’esecuzione della possibilità di pagamento in contanti fino a un massimo di 100mila franchi. Tale importo massimo, che dal 2016 si applica ai pubblici incanti, viene quindi esteso a tutti i pagamenti da parte del debitore all’ufficio di esecuzione. Pur riconoscendo che vi sia ancora un rischio di abuso e che tale pratica comporta un onere per gli uffici d’esecuzione, il Consiglio federale – e in seguito anche il Parlamento – hanno mantenuto quell’importo per coerenza con il limite stabilito per la realizzazione dei beni, rinviando a un futuro, che v’è da scommettere non sarà tanto remoto, una sua drastica riduzione.

Il diritto dell’esecuzione e dei fallimenti più di altri è quindi un campo che si sta adattando velocemente al mondo che cambia, prevedendo già, quale ulteriore importante modifica, l’introduzione di una procedura concordataria semplificata per debitori non soggetti alla procedura fallimentare e una nuova procedura di fallimento risanatorio per tutte le persone fisiche, su cui si tornerà in futuro anche su queste pagine.

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