TM    Febbraio 2026

Stalking, è reato!

Da inizio anno, atti persecutori reiterati sono finalmente punibili attraverso una nuova puntuale norma. Un’evoluzione significativa del diritto penale a tutela della persona. L’Opinione di Marco Robbiani, avvocato e notaio, studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.

Marco Robbiani

di Marco Robbiani

Avvocato e notaio, studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano

Si tratta di un fenomeno complesso, che può limitare in maniera importante la libertà personale e le proprie abitudini di vita. Lo stalking colpisce in modo trasversale: donne, uomini e giovani. In quest’ultimo caso, anche legato ad azioni malevole che si diffondono in rete, spesso descritte come cyberbullismo.

Gli atti persecutori, comunemente definiti stalking, incidono in modo significativo sulla qualità di vita delle persone colpite. Le ripercussioni possono essere rilevanti e durature, sul piano psicologico, sociale ed economico. Proprio per rafforzare la tutela delle vittime, il Parlamento ha deciso il 20 giugno 2025 di introdurre nel Codice penale una fattispecie specifica dedicata allo stalking. Il relativo reato sarà perseguito su querela di parte e punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

In seguito alla scadenza infruttuosa del termine di referendum, nella seduta del 19 novembre 2025 il Consiglio federale – dopo consultazione dei Cantoni e circa 5 anni di discussioni parlamentari – ha deciso di porre in vigore il primo gennaio 2026 l’agognata modifica di legge.

Si tratta di un passaggio significativo nell’evoluzione del diritto penale a tutela della persona. Il legislatore federale ha così inteso colmare una lacuna da tempo segnalata dai magistrati, dagli operatori del diritto e dalle organizzazioni attive nella protezione delle vittime, introducendo una fattispecie penale specifica capace di rispondere in modo adeguato a comportamenti persecutori reiterati.

Per molti anni, infatti, le condotte riconducibili allo stalking venivano perseguite solo indirettamente, attraverso reati quali la coazione, le minacce o le molestie. Questa frammentazione rendeva spesso difficile un intervento tempestivo ed efficace, soprattutto nei casi in cui il singolo atto, preso isolatamente, non raggiungeva la soglia di punibilità, pur inserendosi in una dinamica complessiva di persecuzione capace di incidere profondamente sulla libertà e sulla serenità della vittima. La crescente sensibilizzazione sociale sul tema ha progressivamente spinto verso una necessaria presa di coscienza e – finalmente – di intervento.

Gli atti persecutori, comunemente definiti stalking, incidono in modo significativo sulla qualità di vita delle persone colpite. Le ripercussioni possono essere rilevanti e durature, sul piano psicologico, sociale ed economico. Proprio per rafforzare la tutela delle vittime, il Parlamento ha deciso il 20 giugno 2025 di introdurre nel Codice penale una fattispecie specifica dedicata allo stalking. Il relativo reato sarà perseguito su querela di parte e punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Il nuovo articolo 181b del Codice penale svizzero (atti persecutori) punisce “chiunque insistentemente segue, molesta o minaccia una persona in una maniera atta a limitarne considerevolmente il libero modo di vivere”. La norma valorizza dunque non il singolo episodio, bensì la continuità e l’insistenza del comportamento, nonché l’effetto concreto sulla vittima. Si tratta di un’impostazione, in linea con le esperienze di altri ordinamenti, che riconosce come la pericolosità dello stalking risieda proprio nella sua natura cumulativa e nella pressione costante esercitata nel tempo.

L’introduzione di questa nuova puntuale fattispecie penale è stata recepita con particolare attenzione dai vari attori del settore. In un’interessante intervista rilasciata alla Rsi lo scorso 13 gennaio, il Procuratore generale del Cantone Ticino, Andrea Pagani, ha sottolineato come la nuova norma offra finalmente strumenti più chiari e mirati al Ministero pubblico per affrontare i casi di persecuzione reiterata. In assenza di una fattispecie specifica, l’autorità penale era spesso costretta a ricorrere a qualificazioni frammentarie, con il rischio di interventi tardivi o poco incisivi e dovendo esplorare praticamente ogni dettaglio della vita privata della vittima, con il disagio e le difficoltà che ciò comporta. In questo senso, il coraggio di denunciare (si ricorda che il reato non è perseguibile d’ufficio) dovrebbe trovare il dovuto maggior incentivo e supporto.

Lo stalking non è quindi da inquadrare quale un reato ‘minore’, ma piuttosto come un fenomeno complesso che può avere conseguenze devastanti sulla salute psichica, sulle relazioni sociali e anche sulla capacità lavorativa delle vittime. L’esperienza dimostra come tali comportamenti possano spesso essere il preludio di escalation pericolose.

Disporre di una base legale specifica si spera possa consentire non solo di qualificare correttamente i fatti, ma anche di coordinare meglio le misure penali con quelle di diritto civile e di polizia, come i divieti di contatto o di avvicinamento.

Naturalmente, non mancheranno le sfide applicative, laddove la valutazione del concetto di “limitarne considerevolmente il libero modo di vivere” richiederà un attento apprezzamento delle circostanze concrete e una sensibilità particolare. Sarà necessaria un’applicazione attenta, proporzionata e competente della norma, fondata su un accertamento rigoroso della reiterazione delle condotte e dell’effettiva limitazione della libertà di vita della vittima, sempre nel pieno rispetto dei principi dello stato di diritto.

L’introduzione del reato di stalking nel diritto penale svizzero rafforza finalmente il messaggio che comportamenti persecutori e invasivi non sono in alcun modo tollerati e che la libertà personale merita una piena tutela, anche a prevenzione.

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