La ricerca tramite Internet è uno strumento del diritto processuale penale svizzero utilizzato per rintracciare persone sospettate di un reato la cui identità è sconosciuta. Si basa sulla pubblicazione online di foto per coinvolgere attivamente la popolazione nell’identificazione. Questo strumento, divenuto sempre più frequente negli ultimi anni, solleva oggi interrogativi di natura giuridica, etica e sociale.
Nel 2013, la Conferenza svizzera dei Ministeri pubblici (Cmp) ha introdotto una raccomandazione nota come “modello a tre fasi”. Inizialmente, le persone sospettate vengono invitate a costituirsi sotto minaccia di pubblicazione della propria immagine in forma pixelata. Se non collaborano, queste immagini vengono caricate sul sito web della Polizia cantonale. Infine, in caso di mancata risposta, si procede con la pubblicazione non pixelata. Le immagini vengono successivamente rimosse se l’identificazione ha successo.
Questa procedura rappresenta una misura coercitiva e implica un’ingerenza nei diritti fondamentali, in particolare nella sfera privata e nella protezione dei dati personali. Ogni limitazione dei diritti fondamentali richiede una base legale chiara e sufficiente (art. 36 cpv. 1 Cost.), come stabilito anche dall’art. 197 cpv. 1 lett. a del Codice di procedura penale (Cpp).
Sulla legittimità della misura, il dibattito è acceso. Alcuni sostengono che gli articoli 211, 210 cpv. 1 e 74 del Cpp forniscano una base legale sufficiente per la ricerca tramite Internet. Altri, invece, criticano la mancanza di precisione normativa e chiedono l’introduzione di una base giuridica chiara e uniforme a livello federale, al fine di tutelare sia le persone coinvolte sia le autorità in caso di contestazioni. Attualmente, alcuni cantoni hanno regolamenti specifici, mentre altri ne sono privi. Inoltre, la raccomandazione della Cmp non ha valore legale vincolante, in quanto non è una norma astratta e generale e la Conferenza svizzera dei Ministeri pubblici non è un organo legislativo.
Invitare una persona a costituirsi per evitare la pubblicazione del proprio volto può rappresentare una forma indiretta di pressione che mina il diritto al silenzio e all’autodifesa. Si tratta di una sorta di “minaccia istituzionale” che solleva dubbi sulla compatibilità con lo Stato di diritto.
Un’altra questione delicata riguarda la presunzione d’innocenza e il principio del nemo tenetur, secondo il quale nessuno è obbligato ad autoincriminarsi. Invitare una persona a costituirsi per evitare la pubblicazione del proprio volto può rappresentare una forma indiretta di pressione che mina il diritto al silenzio e all’autodifesa. Si tratta di una sorta di “minaccia istituzionale” che solleva dubbi sulla compatibilità con lo Stato di diritto.
Inoltre, esiste il rischio concreto che le immagini, una volta pubblicate, permangano nel web anche dopo la loro rimozione dai canali ufficiali. Chiunque può scaricarle, archiviarle e condividerle, con il rischio di generare un effetto gogna. Il paragone con la pena del “pilastro della vergogna” nel Medioevo, dove i colpevoli venivano esposti alla pubblica umiliazione, appare calzante. Anche allora lo scopo era la punizione, l’umiliazione e la deterrenza. Tuttavia, nel sistema giuridico moderno svizzero, la pena di pubblico ludibrio non è ammessa e non trova spazio nel Codice penale.
La prima ricerca tramite Internet è avvenuta nel 2007 a Lucerna, con la pubblicazione delle immagini di cinque sospetti per disordini in uno stadio. Tre si sono costituiti spontaneamente e due sono stati identificati grazie alla popolazione. Nel 2010, sempre a Lucerna, altre immagini sono state pubblicate dopo il fallimento delle indagini tradizionali, portando all’identificazione di 21 persone. Casi simili si sono verificati anche in altri cantoni.
In conclusione, la ricerca tramite Internet si è dimostrata efficace e utile in diversi contesti, ma allo stesso tempo espone le persone coinvolte a gravi rischi di stigmatizzazione e violazione dei diritti fondamentali. Senza una base legale chiara e coerente a livello federale, il bilanciamento tra efficacia investigativa e tutela dei diritti individuali rimane problematico. Per evitare abusi dell’autorità e garantire un uso corretto e proporzionato di questo strumento, è necessario un intervento legislativo nazionale urgente che ne disciplini chiaramente limiti, modalità e garanzie, poiché l’art. 211 Cpp, attuale base giuridica, non è sufficientemente chiaro per soddisfare i requisiti per una limitazione ammissibile dei diritti fondamentali ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 Cost.
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