Lo scorso anno il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il disegno per una nuova legislazione sulla trasparenza in ambito finanziario con l’obiettivo di rafforzare l’integrità della piazza svizzera. Le misure proposte tengono dichiaratamente conto dell’evoluzione degli standard internazionali elaborati dal Gruppo di azione finanziaria (Gafi) che periodicamente fa pressione sulla Confederazione a dipendenza di nostre peculiarità giuridiche e istituzionali. Sciolto il nodo del segreto bancario per la clientela estera, nel mirino ci sono ancora le società anonime e le attività di consulenza finanziaria, ma anche legale.
Ecco quindi che, oltre all’introduzione di una nuova Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche (Ltpg) che istituisce un registro consultabile dalle autorità preposte alla lotta contro il riciclaggio, nel quale le società devono iscrivere l’identità dei loro aventi economicamente diritto, il Governo ha proposto di sottoporre all’applicazione della Legge sul riciclaggio di denaro (Lrd) non solo gli intermediari finanziari, ma anche i “consulenti”, intendendo “gli avvocati, i notai e le altre persone che prestano consulenza in ambito giuridico o contabile” in operazioni di vendita o acquisto di un immobile, costituzione di società, fondazioni o trust, la loro gestione o amministrazione, organizzazione dei conferimenti a una società oppure la sua vendita o il suo acquisto. Sono inoltre considerati consulenti le persone che, a titolo professionale, per loro clienti costituiscono una società, una fondazione o un trust, forniscono un indirizzo o locali come sede oppure ne sono azionisti a titolo fiduciario.
Con questa regolamentazione che affina – andando però oltre – quella che non aveva trovato la necessaria maggioranza in Parlamento nel 2019, il Consiglio federale intende giustamente impedire che il crimine organizzato possa sfruttare il fatto che avvocati e notai non sono oggi assoggettati alla Lrd, se non per la sola attività di consulenza finanziaria (il Codice penale svizzero punisce comunque chi partecipa ad attività di riciclaggio, qualsiasi essa sia). D’altro canto, il risultato pratico sarebbe quello che ogni avvocato e ogni notaio che presti anche soltanto una consulenza preliminare a un qualsiasi cliente, che intenda per esempio acquistare o vendere un immobile oppure costituire una società per il proprio lavoro, sarebbe obbligato ad aprire un “incarto Oad” e quindi ad affiliarsi a un organismo di autodisciplina (Oad, appunto), con tutti gli oneri di verifica e vigilanza che ciò comporta. E questo, indipendentemente dall’importanza del negozio giuridico, rispettivamente che si tratti del vicino di casa, del panettiere di fiducia o di altra persona con un rischio di riciclaggio pari a zero.
Oltre a un ingiustificato aumento della burocrazia, un simile regime – pensando già solo alle spese di affiliazione e di controllo periodico degli organismi di vigilanza – determinerebbe un importante aumento dei costi per chiunque si rivolgesse a un avvocato o a un notaio, risultando contrario proprio allo spirito che il Consiglio federale ha indicato di voler perseguire con le nuove misure: oltre che efficaci – si legge nel relativo messaggio – “devono essere proporzionate, mantenendo i costi a livelli ragionevoli per le professioni interessate”.
Orientandosi maggiormente a quello spirito, il Parlamento ha deciso di separare la trattazione dei due temi (Lptg ed estensione della Lrd), arrivando nel frattempo ad avere quasi approvato la prima. La seconda per ora è stata trattata soltanto dal Consiglio degli Stati, che ha modificato la proposta originaria del Consiglio federale, approvando sì l’estensione del campo di applicazione della Lrd a chi fornisce consulenza nelle transazioni immobiliari e societarie, limitandola tuttavia ai casi dove il rischio di riciclaggio è ritenuto concreto. Ne verrebbero quindi escluse le operazioni correlate con il diritto di famiglia, matrimoniale, successorio e le donazioni, i trasferimenti per un valore inferiore a 5 milioni di franchi, purché il prezzo di acquisto sia versato e ricevuto esclusivamente per il tramite di banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla legge (che già devono controllarne l’origine lecita), l’acquisto di un’abitazione in Svizzera, il trasferimento di aziende o fondi agricoli a coltivatori diretti e le attività svolte per organi di fondazioni di pubblica utilità o di associazioni e altri di enti giuridici operativi con sede in Svizzera.
La proposta del Consiglio degli Stati è stata sostanzialmente approvata dalla Commissione degli affari giuridici del Nazionale che l’ha trasmessa alla propria Camera, la quale è previsto che la tratti ancora entro fine anno. Sarà premura di chi scrive darne conto su queste pagine, auspicando che si possa raggiungere l’efficacia richiesta, senza però eccedere nella sovraregolamentazione che, alle nostre latitudini, viene chiamata swiss finish.
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