TM    Dicembre 2025

Il professionista ‘da regolare’

Supervisiona, corregge, documenta. Il direttore dei lavori è il garante silenzioso della qualità e della sicurezza del cantiere. Tra obblighi di diligenza e responsabilità di mandato, la sua indipendenza è il baluardo contro errori, difetti e contenziosi. Un contributo dell’Avv. Maria De Pascale.

Maria De Pascale

di Maria De Pascale

avvocato, contitolare dello Studio Legale Scancarello De Pascale, Lugano, Milano e Genova

Il direttore dei lavori è una figura professionale imprescindibile per assicurare il buon esito di un’opera edilizia. Un professionista indipendente incaricato da colui che ha appaltato l’opera edilizia per veder tutelati i propri interessi nella fase di realizzazione. Il direttore dei lavori vigila affinché l’opera appaltata venga eseguita nel rispetto del progetto approvato, osservandone i tempi previsti, i costi preventivati e gli standard di qualità indicati e, non ultimo, nel rispetto delle norme di legge vigenti anche in materia di sicurezza sul lavoro.

Per fare ciò, il direttore dei lavori supervisiona il lavoro dell’impresa edile, cui è stata appaltata l’opera, delle imprese subappaltatrici e degli artigiani incaricati dell’esecuzione di singole lavorazioni, come pure dei vari professionisti che partecipano all’esecuzione dell’opera, facendosi portavoce e garante delle esigenze del committente. Se ad esempio una lavorazione non possiede le qualità indicate nelle schede tecniche allegate al capitolato, il direttore dei lavori ne impone il rifacimento, impartendo le istruzioni operative che auspicabilmente consentano di rispettare il cronoprogramma e di non sforare i costi preventivati, individuando, se necessario, soluzioni tecniche alternative. Spetta quindi a lui approvare le opere via via completate e i relativi stati di avanzamento dei lavori, verificandone la corrispondenza rispetto alle fatture emesse dalle imprese esecutrici per poi autorizzare il committente al pagamento.

Fondamentale per il committente è l’assistenza del direttore dei lavori durante il collaudo, quando si verifica se l’opera appaltata è stata eseguita in conformità agli accordi contrattuali. Se durante il collaudo riscontra la presenza di difetti, il direttore dei lavori ne informa il committente, rendendolo attento all’obbligo di notificare tali difetti all’impresa appaltatrice (pena la perdita del diritto di garanzia) e si fa carico di gestirne l’eliminazione prima di consentire la consegna dell’opera.

Il direttore dei lavori è una figura professionale imprescindibile per assicurare il buon esito di un’opera edilizia. Un professionista indipendente incaricato da colui che ha appaltato l’opera edilizia per veder tutelati i propri interessi nella fase di realizzazione.

Secondo il Tribunale Federale, il direttore dei lavori deve anche informare il committente dei termini che deve rispettare per avvalersi del diritto di garanzia, nel caso dei difetti vengano scoperti dopo il collaudo. A norma del Codice delle obbligazioni il committente deve notificare all’appaltatore i difetti, preferibilmente in forma scritta, immediatamente a pena di decadenza del diritto di garanzia (a partire dal 1.1.2026 il termine è di sessanta giorni dalla scoperta). Ove il contratto di appalto richiami la norma Sia 118, il committente usufruisce anche di un periodo di due anni dal collaudo entro il quale segnalare l’insieme dei difetti riscontrati; decorso tale termine trova applicazione il Codice delle obbligazioni.

Secondo un indirizzo consolidato del Tribunale amministrativo cantonale (Tram) i compiti di direttore dei lavori possono essere rivestiti da un architetto o da un ingegnere civile a seconda della “natura dell’opera”. La sua attività è disciplinata innanzitutto dal contratto sottoscritto dalle parti (contratto di mandato) e, per quanto ivi non previsto, dagli artt. 394 e segg. del Codice delle obbligazioni e dalla norma Sia 118 (ove contrattualmente richiamata). Quindi, è fondamentale che il contratto sia formulato in termini chiari e giuridicamente non equivoci, che descriva i compiti assegnati al direttore dei lavori, precisandone contenuti, tempi e modalità di esecuzione. L’esperienza insegna che non basta prevedere che il direttore dei lavori si rechi in cantiere ‘periodicamente’ o ‘quando è necessario’, trattandosi di espressioni vaghe, che spetterà al giudice chiarire, decidendo quale frequenza è ragionevole secondo buona fede che le parti si aspettassero dal direttore dei lavori. Questi non è responsabile della corretta esecuzione dell’opera edilizia a meno che ometta di controllare con la dovuta diligenza e perciò non si accorga di eventuali errori commessi dall’impresa appaltatrice. Egli è tenuto a vigilare per garantire il rispetto delle regole dell’arte della costruzione e risponde sia di un’azione che di un’omissione. L’omissione può consistere nel non sorvegliare, non controllare il lavoro o tollerare un’esecuzione pericolosa, il che può esporlo a responsabilità, se omette di segnalare la mancata adozione e/o osservanza delle misure necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori. È evidente: siamo di fronte a un professionista a elevato livello di specializzazione e con competenze trasversali, la cui attività non è ancora regolata da una normativa unica a livello federale, richiesta a gran voce dall’Organizzazione Svizzera Direzione Lavori. L’associazione, presente dal 2019 anche in Svizzera italiana, rivendica una definizione giuridica di tale figura distinta da quella di architetto o ingegnere civile con individuazione di requisiti di formazione e appartenenza, competenze e responsabilità e con creazione di un apposito albo.

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