A partire dal primo marzo 2024 è entrata in vigore una revisione della normativa in ambito di investimenti collettivi di capitale in Svizzera (Legge sugli investimenti collettivi, “LICol”), che introduce un’importante e significativa innovazione per il settore: il cosiddetto fondo riservato a investitori qualificati (Limited Qualified Investor Fund, “L-QIF”).
La Piazza finanziaria svizzera è un centro rilevante per la gestione patrimoniale e la distribuzione di fondi di investimento. Tuttavia, a livello di prodotti, subisce la concorrenza rispetto ad altre giurisdizioni, fra tutti il Lussemburgo. I motivi sono svariati, in primis però l’accesso limitato al mercato dell’Ue, l’aggravio dell’imposta preventiva svizzera nonché i costi elevati per ottenere l’approvazione ai sensi della normativa applicabile. Per cercare di colmare, almeno in parte, questi svantaggi, la Svizzera – ispirandosi a modelli esteri, fra cui il RAIF (Reserved Alternative Investment Fund) lussemburghese – ha quindi introdotto una nuova categoria di fondi, il L-QIF.
Nell’ordinamento svizzero, il L-QiIF non rappresenta una nuova forma giuridica autonoma di investimento collettivo, bensì introduce una nuova categoria di fondi che deve essere strutturata secondo le forme legali esistenti e previste nella LICol. Per gli investimenti collettivi aperti (Open-Ended Fund), le forme legali possibili per il L-QIF sono quindi quelle dei fondi contrattuali di investimento e delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), mentre per gli investimenti collettivi di capitale chiusi (Closed-Ended Fund) è prevista unicamente la forma della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol).


La restrizione della cerchia degli investitori per i L-QIF che investono direttamente in immobili potrebbe ridurne l’attrattiva. Inoltre, alcuni svantaggi competitivi rispetto ad altre piazze finanziarie estere persistono, tra i quali, l’applicabilità dell’imposta preventiva.
La grande novità introdotta dal L-QIF consiste nel fatto che tale tipologia di investimento non richiede né un’autorizzazione né un’approvazione della Finma e non è assoggettato alla vigilanza di quest’ultima (cfr. la definizione legale contenuta all’art. 118a cpv. 1 lett. d LICol). Per compensare la mancanza di supervisione da parte della Finma, l’amministrazione di un L-QIF deve tuttavia essere affidata a istituti specifici, soggetti alla vigilanza Finma. Viene così garantito – perlomeno indirettamente – un livello minimo di protezione degli investitori e la tutela della qualità della Piazza finanziaria elvetica.
Inoltre, l’istituto cui compete l’amministrazione di un L-QIF deve notificare al Dipartimento federale delle finanze (DFF) l’assunzione dell’amministrazione di un L-QIF o la rinuncia alla stessa. Il Consiglio federale tiene quindi un elenco pubblico di tutti i L-QIF.
Il L-QIF è riservato esclusivamente agli investitori qualificati ai sensi della LICol in congiunzione con la Legge sui servizi finanziari (“LSerFi”). Questa importante limitazione esiste poiché i fondi L-QIF non sono supervisionati dalla Finma e seguono norme di investimento più flessibili rispetto ai fondi soggetti al suo controllo, il che aumenta il rischio per gli investitori. La categoria di investitori qualificati comprende principalmente gli intermediari finanziari, le assicurazioni, nonché gli istituti di previdenza. Anche i clienti privati facoltosi possono accedere a un L-QIF se dichiarano di voler essere trattati come clienti professionali (cosiddetto opting-out). Inoltre, i clienti privati con contratti di gestione patrimoniale o di consulenza in investimenti possono essere considerati investitori qualificati, a meno che non dichiarino esplicitamente di non volerlo essere (cosiddetto opting-in). Un’importante restrizione vale tuttavia per i fondi L-QIF con investimenti diretti in immobili – questi L-QIF sono riservati esclusivamente a determinati clienti professionali ai sensi della LSerFi.
Rimane da valutare se la Piazza finanziaria elvetica potrà beneficiare della nuova istituzione del L-QIF. Tuttavia, è importante sottolineare che la restrizione della cerchia degli investitori per i L-QIF che investono direttamente in immobili potrebbe ridurre l’attrattiva di questo strumento. Inoltre, alcuni svantaggi competitivi rispetto ad altre piazze finanziarie estere persistono, tra i quali, l’applicabilità dell’imposta preventiva.
Rocco Rigozzi e Andrea Ziswiler
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- Rocco Rigozzi, avvocato, LL.M. e Notaio, partner dello Studio Bär & Karrer SA, attivo principalmente nelle sedi di Zurigo e Lugano. Rocco Rigozzi è specializzato in transazioni immobiliari e corporate/M&A
- Andrea Ziswiler, avvocato, LL.M., partner dello Studio Bär & Karrer SA, attivo principalmente nella sede di Lugano. Andrea Ziswiler è specializzato in operazioni di finanziamento (ivi incluse operazioni immobiliari), mercato dei capitali e transazioni corporate/M&A.