TM   Marzo 2025

Bilaterali unilaterali

Il Consiglio federale si dichiara soddisfatto del lavoro della sua squadra negoziale nelle trattative con l’Ue. Un accordo, dal testo ancora non noto, che però già si rivela palesemente dispari. L’analisi di Stelio Pesciallo, avvocato e notaio presso lo Studio 1896, Lugano.

Stelio Pesciallo

di Stelio Pesciallo

Avvocato e notaio presso lo Studio 1896, Lugano

Nell’intervento nella scorsa edizione in queste pagine, avevo presentato le critiche mosse dal Professor Carl Baudenbacher, già Presidente della Corte di Giustizia dell’Aels, docente all’Università di San Gallo e specialista di diritto internazionale, all’accordo che sarebbe stato raggiunto tra il Consiglio federale e la Commissione dell’Unione europea, impropriamente denominato “Bilaterali III”. Critiche che mettono in rilievo la sua unilateralità in favore dell’Ue, soprattutto nell’ambito della sua interpretazione e applicazione.

Ma l’intervento di Baudenbacher va oltre questi rilievi. Il testo di questo accordo non è noto e lo stesso Consiglio federale, rappresentato dalla Presidente Amherd nella sua apparizione pubblica del 20 dicembre 2024 al fianco della Presidente della Commissione Ue von der Leyen, non ne conosce ancora i dettagli, anche se si è pubblicamente impegnato a sottoscriverlo. È quindi da ritenere che il nostro Governo non sia intenzionato a eventualmente ritornare sui propri passi o a contestare l’“accordo” raggiunto.

Ci si può comunque chiedere se possano sussistere le basi per una contestazione a posteriori da parte del nostro Governo di un accordo che non è ancora stato letto. A questo proposito la giurisprudenza svizzera ha già avuto modo di pronunciarsi sentenziando che chi firma un documento conoscendo la sua portata giuridica, pur non avendolo letto prima, non può di regola contestarlo a posteriori.

Ci si potrebbe allora domandare se si possa rendere applicabile per analogia la dottrina che si è formata nel campo delle Condizioni generali poste alla base di un contratto, segnatamente in applicazione dell’art. 8 della Legge contro la concorrenza sleale, secondo cui agisce in maniera sleale chiunque utilizza condizioni generali che, violando il principio della buona fede, comportano un notevole e ingiustificato squilibrio tra i diritti e gli obblighi contrattuali a detrimento dei consumatori.

È innegabile che con l’accordo in questione si instaurerebbe una disparità tra diritti e obblighi della parte elvetica. L’industria svizzera otterrebbe un limitato accesso al mercato dell’Ue, mentre banche e assicurazioni rimarrebbero di principio escluse.

È innegabile che con l’accordo in questione si instaurerebbe una disparità tra diritti e obblighi della parte elvetica

In contropartita la Svizzera si impegnerebbe a riprendere “dinamicamente” il diritto europeo e a sottoporsi alla sorveglianza della Commissione europea così come al monopolio interpretativo della Corte di Giustizia europea, oltre a dovere corrispondere alla controparte annualmente la bella cifra di 350 milioni di franchi. In questo contesto la posizione che verrebbe ad assumere il Tribunale arbitrale è effimera e costituirebbe la classica “foglia di fico”. E contrariamente a quello che ha dichiarato il consigliere federale Cassis nella conferenza stampa del 20 dicembre scorso, il Tribunale arbitrale deve (non “può” come da lui affermato) consultare la Corte di Giustizia europea per avere una decisione vincolante in caso di disaccordo tra le parti. Posizione quella di Cassis che riprende quanto affermato a suo tempo, contrariamente al vero, dal consigliere federale Burkhalter, secondo il quale la Corte di Giustizia europea si limiterebbe a emettere un “parere”, posizione non condivisa in più occasioni dagli stessi presidenti di questa Corte. A tal proposito, il riferimento fatto dal Consiglio federale all’accordo sottoscritto con l’Ue da Islanda, Liechtenstein e Norvegia (aderenti all’Aels come la Svizzera) è insostenibile in quanto questi paesi non sono sottoposti alla vigilanza della Commissione dell’Ue né alla competenza giudiziaria della Corte di Giustizia europea.

Secondo Baudenbacher questa tattica disinformativa è proseguita nella  predetta conferenza stampa del 20 dicembre 2024 che è stata tenuta dal Consiglio federale non poggiando sul testo dell’accordo (conosciuto solo dalla delegazione che ha partecipato alle trattative) ma su “Factsheets” redatti dal capo di detta delegazione contenenti le solite fake news.

È controverso se la posizione del Consiglio federale possa rientrare in una applicazione analogetica della predetta Legge contro la concorrenza sleale, poiché non può essere equiparato alla figura del consumatore. Questa figura è ritenuta degna di protezione in ambito contrattuale in quanto parte più debole sia economicamente che intellettualmente che strutturalmente. Il che non può dirsi nei rapporti tra Svizzera e Ue. La Svizzera è infatti economicamente meglio messa dell’Ue. Ciò dovrebbe valere anche sul piano strutturale e intellettuale, benché i continui cedimenti nelle trattative con altre parti potrebbero fare sorgere dubbi in proposito.

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