TM   Marzo 2024

La svolta sul riciclaggio

L’emergere di scandali internazionali come la celebre “Pizza Connection” manifestò a fine anni Ottanta l’urgenza di riformare la giustizia elvetica in ambito criminale-finanziario, dotandosi di un’esplicita norma contro il riciclaggio di denaro e portando poi a rimettere in discussione l’approccio tipicamente elvetico riguardo al segreto bancario.

Jan Züger

di Jan Züger

MLaw, Praticante legale presso lo studio Wuthier & Nicora

Oggigiorno in Svizzera il riciclaggio di denaro è un fenomeno regolato da una densa normativa su più fronti. A livello penale, è considerato un delitto (cfr. art. 305bis Codice Penale) e comprende qualsiasi atto suscettibile di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato.

Inoltre, determinati attori economici (intermediari finanziari come p. es. banche) sono soggetti a molteplici obblighi di diligenza al fine di prevenire e arginare il più possibile il verificarsi del fenomeno (cfr. Legge sul riciclaggio del denaro, Lrd). Per esempio, al momento dell’avvio di relazioni d’affari, gli intermediari finanziari sono obbligati a identificare la controparte (cfr. art. 3 Lrd) oppure sono tenuti ad identificare l’oggetto e lo scopo della relazione d’affari voluta dalla controparte se questa appare inusuale (cfr. Art. 6 cpv. 1 Lrd). L’inottemperanza di tali obblighi di diligenza può costituire in determinate circostanze il reato di carente diligenza in operazioni finanziarie (art. 305ter cpv. 1 del Codice Penale).

Oltre a ciò, la Svizzera ha pure ratificato dei trattati internazionali in ambito di riciclaggio di denaro, tra cui si annovera p. es. la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988 (Convenzione di Vienna) oppure la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato del Consiglio d’Europa del 1990. È inoltre membro del Gafi (Gruppo d’azione finanziaria internazionale), incaricato alla redazione di standard internazionali per la lotta contro il riciclaggio di denaro.

Fino agli anni ’90 il sistema giudiziario elvetico non prevedeva alcun meccanismo specifico per affrontare il riciclaggio, nonostante fossero emersi molteplici scandali. Si cita per esempio il caso di cronaca “Pizza connection” riguardante un’inchiesta giudiziaria su scala internazionale condotta dalle autorità statunitensi, italiane e svizzere in merito al traffico di eroina operato da organizzazioni mafiose, le quali utilizzavano pizzerie quali terminale.

Tuttavia, fino agli anni Novanta il sistema giudiziario elvetico non prevedeva alcun meccanismo specifico per affrontare tale fenomeno, nonostante precedentemente fossero emersi molteplici scandali. Si cita per esempio il caso di cronaca “Pizza connection” riguardante un’inchiesta giudiziaria su scala internazionale condotta dalle autorità statunitensi, italiane e svizzere in merito al traffico di eroina operato da organizzazioni mafiose, le quali utilizzavano pizzerie quali terminale del traffico di droga per coprire il traffico di eroina. I proventi del traffico internazionale venivano poi riciclati su conti bancari nelle piazze finanziarie svizzere, tra cui Zurigo e Lugano. Proprio qui, nel 1985 si svolse il primo dei procedimenti contro i trafficanti che avevano portato in Svizzera oltre 1,5 miliardi di dollari.

Sorge spontaneo domandarsi come procedettero le autorità giudiziarie vista l’assenza di una norma esplicita antiriciclaggio. L’allora giovane procuratore pubblico Paolo Bernasconi invocò la tesi del finanziamento del traffico di stupefacenti. Poiché i vari riciclaggi erano in connessione con delitti in ambito di stupefacenti, le autorità giudiziarie li esaminarono a fronte delle fattispecie previste nella Legge sugli stupefacenti (LStup). Secondo quest’ultima, oltre a essere punibile la vendita, l’esportazione, l’importazione o la produzione di stupefacenti, si considera altresì punibile il finanziamento del traffico illecito di stupefacenti (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. e LStup). Essendo appurato che le transazioni di denaro oggetto dell’inchiesta servivano a finanziare il traffico di eroina, le autorità giudiziarie reputarono corretto considerare il riciclaggio di denaro alla stregua di un finanziamento.

Una tale considerazione poteva evidentemente essere effettuata solo all’interno dell’ambito del traffico di stupefacenti, rendendo un riciclaggio di denaro al di fuori di esso verosimilmente impunibile. Tutt’al più potevano ravvisarsi – in determinate circostanze – gli estremi del reato di ricettazione (art. 160 Codice Penale) o di quello di favoreggiamento (art. 305 Codice Penale), ma in misura ridotta e in maniera insoddisfacente. Si palesava così l’urgente necessità di riformare la giustizia elvetica in ambito criminale-finanziario, dotandola di un’esplicita norma concernente il riciclaggio di denaro.

Nel contempo, veniva messo sempre più in discussione l’approccio tipicamente elvetico riguardo alla protezione assoluta della sfera finanziaria dell’individuo tramite la garanzia del segreto bancario, verso una maggiore collaborazione con le autorità da parte degli attori economici coinvolti al fine di prevenire ogni forma di riciclaggio.

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