Chi può essere considerato legittimo proprietario dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale? Il ramo del diritto più adatto per tentare di rispondere alla domanda è quello d’autore, in riferimento alla legge statunitense.
Secondo la Costituzione e la legge sul copyright degli Stati Uniti, la protezione del diritto d’autore non si estende a qualsiasi creazione. Affinché un’opera sia tutelata, devono essere soddisfatti tre requisiti: l’autorship, ovvero la presenza di un autore; l’originalità, che implica una creazione indipendente dotata di un minimo livello di creatività; e infine la fissazione, requisito cardine, poiché il copyright non protegge idee astratte, ma solo quelle espresse in una forma tangibile.
Se applichiamo questi requisiti ai contenuti generati dall’Ia, notiamo che l’originalità e la fissazione sono soddisfatte facilmente. L’intelligenza artificiale lavora in modo indipendente e non copia da altri, e i risultati sono leggibili o visibili, quindi anche la fissazione è data. Il problema principale è l’autorship, poiché né la Costituzione né la Legge sul copyright definiscono chiaramente cosa sia un “autore”. Non è dunque chiaro se il ruolo possa esser attribuito all’Ia o allo user.
Mi sono quindi rivolto all’Ufficio del Copyright degli Stati Uniti (Usco), che ha affrontato per la prima volta un caso del genere nel 2018 con il Dr. Thaler. Quest’ultimo aveva creato uno strumento Ia che era in grado di generare automaticamente immagini. L’Ufficio ha rifiutato la registrazione dell’opera perché mancava di un autore umano, non riconoscendo quindi l’utente come autore dell’opera e negando la possibilità di attribuire diritti d’autore all’intelligenza artificiale.
Il motivo risiede nel modo in cui l’intelligenza artificiale lavora durante la generazione dell’output. L’Ia, oltre che sul nostro input, basa la sua risposta anche su un qualcosa chiamato “random seed”: una sorta di “punto di partenza”. Anche se l’utente inserisce più volte lo stesso prompt, l’Ia può produrre risultati diversi a causa di queste condizioni di partenza casuali, programmate proprio per evitare che lo strumento dia sempre la stessa risposta. Questa variabilità sottolinea che l’utente non ha controllo definitivo sul risultato dell’Ia e non può essere considerato l’autore del lavoro. Questa posizione è rimasta coerente in tutti i casi successivi.
La giurisprudenza emergente dimostra un approccio coerente: senza un contributo creativo umano, le opere generate dall’Ia non rientrano nell’applicazione della protezione del diritto d’autore
Le decisioni dell’Ufficio del Copyright possono però essere oggetto di ricorso in Tribunale. Poiché l’ultima parola spetta al giudiziario, per avere un’immagine completa sul problema, è necessario analizzare come quest’ultimo affronta questo tipo di problematica. A seguito dell’ennesimo rifiuto dell’Ufficio di registrare la sua immagine generata dall’intelligenza artificiale, nel 2022 Dr. Thaler ha intentato causa presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia contro l’Ufficio. Nelle sue considerazioni il Tribunale ha confermato la decisone dell’Usco, sottolineando che la legge sul copyright è radicata nell’autorship umana. Anche il Tribunale d’appello ha in seguito (marzo 2025) confermato questa decisione, aggiungendo che vi sono molte disposizioni nella legge sui diritti d’autore che presuppongono un autore umano, come la necessità di una firma per trasferire i diritti.
Il trattamento giuridico delle opere generate dall’intelligenza artificiale è ancora agli inizi. Sebbene la conferma in appello attribuisca un peso significativo al requisito dell’autore umano, altre controversie, come Allen v. Perlmutter (Théâtre d’Opéra Spatial), rimangono pendenti e potrebbero fornire ulteriori indicazioni.
Ciononostante, la giurisprudenza emergente dimostra un approccio coerente: senza un contributo creativo umano, le opere generate dall’intelligenza artificiale non rientrano nell’ambito di applicazione della protezione del diritto d’autore.
Diverso è invece il caso dei lavori in cui il contributo dell’utente riveste un ruolo significativo. L’Ufficio ha accennato a un possibile allentamento del proprio approccio, ma in questo ambito mancano ancora decisioni dei tribunali.
Anche in Svizzera l’approccio è simile: l’art. 2 cpv. 1 Lda chiarisce che le opere devono essere delle “creazioni dell’ingegno”. La dottrina giuridica svizzera concorda sul fatto che solo gli esseri umani possono realizzare una tale creazione intellettuale. Pertanto, i contenuti generati interamente dall’Ia, senza alcun contributo creativo umano, non possono essere considerati “opera” ai sensi della Lda e non possono quindi essere protetti dal diritto d’autore.
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