Sempre più di frequente le imprese transnazionali si trovano al centro di procedimenti giudiziari che contribuiscono a ridefinire i confini della loro responsabilità in materia di business and human rights.
In casi come quelli contro Shell nei Paesi Bassi o nelle più recenti decisioni relative al delta del Niger, le Corti europee sperimentano l’idea che obblighi di diligenza e diritti umani debbano vincolare anche gruppi societari operanti in uno spazio giuridico internazionale. Parallelamente, soprattutto in Europa, le aspettative sui diritti umani stanno evolvendo da impegni volontari di responsabilità sociale a obblighi giuridici, con un impatto diretto sulla governance aziendale.
Questo cambiamento si inserisce in una tensione strutturale ben nota al diritto internazionale. Da un lato, le imprese globali operano attraverso reti di società controllate, joint venture e catene di approvigionamento che permettono loro di incidere profondamente su ambiente e comunità locali. Dall’altro, il sistema dei diritti umani resta ancorato a un paradigma statocentrico che attribuisce obblighi primari ai soli Stati.
Da questo dualismo derivano i cosiddetti governance gaps: quando lo Stato ospitante è debole o dipendente da investimenti stranieri e lo Stato della società madre è riluttante o giuridicamente limitato nell’estendere la propria regolamentazione anche a illeciti commessi all’estero da imprese con sede nel proprio territorio, la responsabilità per eventuali violazioni dei diritti umani rischia di disperdersi lungo la catena societaria. Il caso Ogoni/Shell ne è un esempio emblematico: il contenzioso relativo ai danni dell’estrazione petrolifera nel delta del Niger ha visto contrapposte per decenni comunità locali, governi e gruppi societari tra Nigeria, Europa e Stati Uniti.
La trasformazione del diritto in materia di business and human rights non si esaurisce in un rafforzamento della compliance, ma incide sui criteri stessi di imputazione della responsabilità nell’economia globale. Il consolidarsi della due diligence come standard normativo segnala un progressivo superamento delle tradizionali barriere poste dall’autonomia delle persone giuridiche e dal principio di territorialità.
I Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (gli UNGPS), adottati nel 2011, rappresentano il principale tentativo di colmare questi gaps. Essi propongono un modello tripartito fondato sull’obbligo degli Stati di proteggere i diritti umani, sulla responsabilità delle imprese di rispettarli e sulla necessità di garantire accesso a rimedi effettivi.
L’elemento più innovativo è la human rights due diligence, intesa come processo attraverso cui l’impresa identifica, previene, mitiga e comunica i propri impatti lungo l’intera catena produttiva, includendo filiali, fornitori e altri partner commerciali.
Pur rientrando nella soft law, i Principi guida dell’Onu sono divenuti un parametro interpretativo fondamentale per politiche pubbliche, strumenti settoriali e legislazioni interne. La loro capacità di costruire un linguaggio condiviso tra attori diversi coincide però anche con il loro principale limite, ovvero l’assenza di obblighi direttamente azionabili nei confronti delle imprese e di un meccanismo centralizzato di enforcement.
Negli ultimi anni si osserva tuttavia una tendenza a irrigidire questo quadro: la direttiva europea sulla corporate sustainability due diligence e le legislazioni francesi e tedesche sulla catena di fornitura mostrano come gli standard delineati dagli UNGPS si stiano traducendo in obblighi giuridici. Ciò che è nato come soft law tende così a configurarsi come requisito di legittimità dell’attività economica.
La Svizzera partecipa a questo cambiamento con un approccio graduale. Il controprogetto all’Iniziativa per multinazionali responsabili entrato in vigore nel 2022 ha introdotto obblighi mirati di due diligence, accompagnati da sanzioni penali in caso di omissioni o informazioni inesatte. Tuttavia, l’assenza di un’azione civile specifica per le vittime e di una responsabilità estesa della società madre per violazioni commesse all’estero lascia il quadro incompleto rispetto agli standard emergenti. In questo contesto, nel 2025 è stata lanciata una nuova iniziativa popolare volta a rafforzare gli obblighi di diligenza e a introdurre forme di responsabilità estesa, mentre il Consiglio federale ha già annunciato l’elaborazione di un controprogetto coordinato con l’evoluzione del diritto dell’Unione Europea.
In definitiva, la trasformazione del diritto in materia di business and human rights non si esaurisce in un rafforzamento della compliance, ma incide sui criteri stessi di imputazione della responsabilità nell’economia globale. Il consolidarsi della due diligence come standard normativo segnala un progressivo superamento delle tradizionali barriere poste dall’autonomia delle persone giuridiche e dal principio di territorialità.
La sfida per l’ordinamento svizzero consisterà dunque nell’integrare tali cambiamenti in modo coerente, evitando frammentazioni e incertezze applicative: sarà nella definizione dei criteri di responsabilità e delle condizioni di accesso ai rimedi che si definirà, in ultima analisi, l’efficacia della tutela dei diritti umani nei contesti produttivi transnazionali.
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