Le grandi crisi societarie finite sulle prime pagine, come il tracollo di Credit Suisse, hanno mostrato quanto sottile possa essere il confine tra interesse personale e interesse societario e il rischio che una loro sovrapposizione possa diventare sistemica. Non sempre si tratta di illeciti penali o scandali clamorosi. Spesso il problema nasce molto prima: quando chi deve decidere per la società indossa, anche solo per un momento, un secondo cappello e si configurano operazioni concluse con soggetti economicamente vicini a membri del CdA. Il punto centrale non è tanto l’esistenza del rapporto economico in sé – che può essere perfettamente lecito – quanto l’adeguatezza della procedura decisionale, la trasparenza verso il Consiglio e verso il mercato e l’equità delle condizioni contrattuali.
È in queste circostanze che il diritto societario svizzero impone trasparenza, astensione e responsabilità. Il punto di partenza è l’art. 717 CO, che impone ai membri del CdA di esercitare il loro mandato con la diligenza richiesta e di salvaguardare in buona fede gli interessi della società. Il conflitto d’interesse non coincide con una violazione già consumata, bensì con una situazione di rischio potenziale: esso sussiste quando interessi personali dell’amministratore – o di persone a lui vicine – possono compromettere l’adempimento imparziale dei suoi doveri. L’approccio è oggettivo: non è decisiva la percezione dell’interessato, bensì la potenziale incidenza sull’interesse sociale.
Secondo la recente riforma del diritto della SA l’amministratore in conflitto deve informare senza indugio il CdA. La norma rafforza la trasparenza interna e consente al Consiglio di adottare tempestivamente i provvedimenti adeguati. L’obbligo riguarda anche conflitti potenziali, non solo attuali, e si inserisce in un sistema di gestione preventiva del rischio.
Un esempio emblematico di conflitto d’interessi finito agli onori della cronaca internazionale è quello che ha coinvolto Uber nel 2016-2017. Il suo fondatore e Ceo aveva effettuato investimenti personali in società operanti in mercati collegati o potenzialmente concorrenti, oltre a partecipare a decisioni strategiche che potevano incidere sui propri interessi economici
Sul piano comportamentale, la conseguenza tipica è l’obbligo di astensione: l’amministratore interessato non deve partecipare alla deliberazione né alla votazione sull’oggetto in conflitto. A seconda della gravità del caso, il Consiglio può inoltre ricorrere a perizie indipendenti, costituire comitati ad hoc o, in situazioni estreme, sollecitare le dimissioni dell’interessato.
Un esempio emblematico di conflitto d’interessi finito agli onori della cronaca internazionale è quello che ha coinvolto Uber nel 2016-2017. Il suo fondatore e Ceo aveva effettuato investimenti personali in società operanti in mercati collegati o potenzialmente concorrenti, oltre a partecipare a decisioni strategiche che potevano incidere sui propri interessi economici. Pur in un contesto di diritto statunitense, il caso è paradigmatico: la sovrapposizione tra interesse personale e societario ha sollevato interrogativi sulla governance, sull’indipendenza del Board e sulla necessità di meccanismi strutturati di gestione dei conflitti. In un’ottica svizzera, una situazione analoga imporrebbe l’attivazione immediata degli obblighi di informazione e l’adozione di misure di astensione e controllo rafforzato.
Particolarmente interessante è il divieto di concorrenza dell’organo. Esso non è disciplinato in modo esplicito nella legge per gli amministratori, ma è ampiamente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza, in quanto derivante dal dovere di fedeltà dell’art. 717 CO. All’amministratore è vietato svolgere attività in concorrenza con la società, salvo autorizzazione. La portata del divieto dipende dall’oggetto sociale e dalla concreta attività della società. Decisivi sono la trasparenza, il consenso dell’organo competente e l’assenza di pregiudizio per la società.
Collegata al divieto di concorrenza è la dottrina delle opportunità d’affari (Geschäftschancenlehre), secondo cui l’amministratore non può appropriarsi di opportunità economiche che rientrano nel campo di attività della società e che questa potrebbe ragionevolmente sfruttare. La violazione comporta, oltre alla responsabilità risarcitoria, l’obbligo di restituzione dell’utile indebitamente conseguito. Si tratta di uno strumento particolarmente incisivo per impedire di trarre vantaggio personale da informazioni o occasioni apprese nell’esercizio del mandato.
Sul piano sanzionatorio, la violazione degli obblighi in materia di conflitti d’interesse può condurre alla responsabilità civile, alla nullità o annullabilità delle deliberazioni adottate e alla revoca del mandato. Centrale resta la prova del danno e del nesso causale, ma la mancata gestione del conflitto può già incidere sulla valutazione della diligenza dell’organo.
Ne emerge un sistema che combina prevenzione, trasparenza e responsabilità. La gestione corretta dei conflitti non è un adempimento formale, bensì un elemento strutturale della buona governance societaria. La disciplina svizzera, pur fondata su principi generali, offre strumenti flessibili ma esigenti, che richiedono ai CdA una cultura del conflitto consapevole e organizzativamente strutturata.
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