TM   Maggio 2024

Sentenze climatiche

Non solo la Cedu ha di recente giudicato la politica svizzera in materia di protezione del clima, ma anche il Tribunale federale, in parte smentendo i rimproveri mossi dalla Corte europea. L’opinione di Luca Cattaneo, avvocato e notaio Studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini.

Luca Cattaneo

di Luca Cattaneo

Avvocato e notaio, studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano e Bellinzona

Se in Ticino, negli ultimi anni, la questione dell’emissione di CO2 dei veicoli a motore è stato un tema dibattuto politicamente in termini di incidenza sul calcolo dell’imposta di circolazione, nel Canton Ginevra tale aspetto è stato sottoposto a un esame ben più rigido. Con l’adozione della nuova Legge cantonale sui taxi e sui veicoli da trasporto con conducente, entrata in vigore nel novembre 2022, il Gran Consiglio del Canton Ginevra ha ancorato il principio – per legge appunto – in base al quale i veicoli utilizzati per il trasporto professionale di persone (servizi di taxi, servizi di trasporto con conducente o servizi di limousine) devono rispettare determinati standard di efficienza energetica. Nello specifico la nuova disposizione prevede, fra altri, che i veicoli utilizzati per il trasporto professionale di persone debbano progressivamente soddisfare precisi parametri stabiliti in base al valore obiettivo applicabile per le emissioni di CO2/km. Dal luglio di quest’anno saranno ammessi solo i veicoli di categoria energetica A, B, C o D; dal luglio 2027 solo quelli di categoria energetica A e dal luglio 2030 solo quelli che non emettono CO2.

A fronte di tale cambio di rotta nella politica energetica, non ha certo costituito una sorpresa il ricorso presentato dall’associazione di categoria ginevrina delle società di noleggio di limousine e minibus con conducente, che ha portato la questione sino al Tribunale federale. L’Alta Corte si è espressa al riguardo con sentenza dello scorso 23 febbraio e di recentissima pubblicazione.

Con il proprio ricorso, l’associazione di categoria ha considerato la nuova legge incompatibile segnatamente con la libertà economica e la parità di trattamento, entrambi principi ancorati nella Costituzione federale. L’associazione ricorrente ha pure contestato il fatto che il Cantone non avrebbe alcuna competenza decisionale sull’ammissione (o sul divieto) di determinate categorie di autoveicoli. Sotto tale profilo, la nuova legge cantonale violerebbe il diritto federale, ritenuto che l’immatricolazione dei veicoli alla circolazione stradale e la determinazione dei valori di CO2 sarebbero di competenza esclusiva della Confederazione. 

Fondamentale sarà che, nonostante il giudizio della Corte Europea, la separazione dei Poteri rimanga un principio che regge il nostro Stato e che non debbano essere i tribunali a dettare la politica climatica.

Il Tribunale federale ha dato parzialmente ragione alla ricorrente, riconoscendo in particolare come la produzione, l’equipaggiamento e l’importazione di veicoli siano effettivamente disciplinati a livello federale e di come i Cantoni non abbiano alcuna competenza propria in materia di ammissione alla circolazione stradale. L’Alta Corte ha nondimeno precisato che la nuova legge ginevrina interessa e si riferisce piuttosto al tipo di veicoli utilizzabili nell’ambito di un’attività professionale di tassista o conducente, che, come tale, è sottoposta a licenza. Essendo la concessione della licenza per l’esercizio dell’attività professionale una competenza cantonale, ne consegue, di riflesso, la facoltà del parlamento ginevrino (alla pari di quello degli altri Cantoni) di legiferare in materia, tanto da escludere in tale contesto ogni violazione del diritto federale.

Quanto alla lesione dei diritti fondamentali della libertà economica e del principio della parità di trattamento, il Tribunale federale ha considerato le contestazioni dell’associazione di categoria prive di fondamento, avendo la nuova disposizione di legge adottata dal Gran Consiglio ginevrino quale obiettivo quello della riduzione delle emissioni di CO2. Perseguendo essa così, senza dubbio, un interesse pubblico ed essendo la stessa adatta al raggiungimento dello scopo che il legislatore si è fissato, non sussiste alcuna lesione dei diritti fondamentali di chi esercita la professione del trasporto veicolare di persone. Per quanto attiene alla proporzionalità del provvedimento, i giudici di “Mon Repos” hanno infine indicato che i periodi di tre anni che precedono ogni introduzione di standard di efficienza energetica più stringenti corrispondono al ciclo di vita naturale dei veicoli utilizzati nel trasporto professionale di persone, ciò che appunto non rende sproporzionato il passaggio, ogni tre anni, a una categoria di emissione di CO2 sempre più restrittiva.

La sentenza del Tribunale attesta un chiaro segnale di concretizzazione della sensibilità in materia climatica nei Poteri dello Stato. Sia il Legislativo (per ora di un Cantone), sia la giustizia federale hanno dimostrato di riconoscere un ruolo alla neutralità climatica nel dibattito sui diritti fondamentali. Il caso vuole che quella sentenza sia stata pubblicata il 10 aprile 2024, ossia proprio il giorno successivo rispetto alla storica sentenza della Cedu che ha condannato la Svizzera per non aver introdotto azioni adeguate alla lotta al cambiamento climatico. Una coincidenza o un paradosso? Poco importa. Fondamentale sarà che, nonostante il giudizio della Corte Europea, la separazione dei Poteri rimanga un principio che regge il nostro Stato e che non debbano essere i tribunali a dettare la politica climatica.

© Riproduzione riservata