TM   Ottobre 2023

Contributi senza scadenza

La procedura di prelievo dei contributi per opere di canalizzazione a Lugano rivela diverse criticità della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque.

Luca Cattaneo

di Luca Cattaneo

Luca Cattaneo, avvocato e notaio, studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano e Bellinzona

È il tema che negli ultimi mesi a Lugano ha dato adito ad animate discussioni (e non solo tra i banchi della politica). Parliamo della decisione del Municipio cittadino di procedere a un prelievo generalizzato dei contributi provvisori di canalizzazione per un introito (o recupero, a dipendenza dei punti di vista) per le casse del Comune di oltre 117 milioni di franchi. Tale decisione ha colto di sorpresa molti proprietari fondiari, che a fine estate si sono ritrovati nella buca delle lettere un avviso di ritiro di raccomandata riferito al calcolo di un inaspettato contributo da loro dovuto al Comune.

In realtà il prelievo di tale imposizione non è poi così sorprendente, posto che il tema dei contributi di canalizzazione è stato ampiamente dibattuto negli ultimi anni in Consiglio comunale ed è pure stato ripreso dagli organi di stampa. Ciò non toglie che alcuni interrogativi si pongano tuttora (a maggior ragione per chi non ha mai sentito nominare prima la cosiddetta Lalia), in particolare per quanto attiene agli aspetti temporali legati al prelievo.

Giusta l’art. 96 della Legge cantonale di applicazione della Legge federale contro l’inquinamento delle acque (nota appunto con l’acronimo Lalia), il Comune deve riscuotere dai proprietari il pagamento dei contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali di canalizzazione e depurazione delle acque (da un minimo del 60% a un massimo dell’80% dei costi sostenuti dall’ente pubblico per l’edificazione delle canalizzazioni). Ne consegue, con ogni evidenza, che non rientra nel potere di apprezzamento del Comune di decidere se procedere o meno al prelievo dei contributi per opere di canalizzazione: il Comune deve farlo.

Vi è però tutt’altra (in)certezza quanto alle modalità e alle tempistiche del prelievo. La legge cantonale non fissa infatti alcuna limitazione temporale con riguardo al prelievo di contributi provvisori di costruzione di opere di canalizzazione (ossia quella tipologia di contributo ora prelevata dal Comune di Lugano e che si distingue da quella dei contributi definitivi da conguagliare dall’ente pubblico alla fine dell’edificazione delle canalizzazioni). Anzi, questi contributi possono essere prelevati anche a più riprese nel tempo ed è quello che il Municipio di Lugano sta facendo ora, con la difficoltà ulteriore di volerlo fare in maniera generalizzata per tutto il territorio del Comune. Un’operazione tutt’altro che evidente (sia in termini giuridici che contabili), considerato che alcune parti del territorio luganese costituivano prima del 2013 delle entità comunali a sé, che a suo tempo avevano già prelevato anch’esse i propri contributi. Per dirla in maniera molto semplice e poco giuridica, il Comune di Lugano sta facendo tabula rasa del passato (beninteso considerando i pagamenti già effettuati dai proprietari fondiari), uniformando il prelievo con l’intento di avere finalmente un’unità (e forse anche un controllo) sulla situazione dei contributi Lalia.

Ed è qui che sorgono i problemi e dove la legge non è di aiuto, tanto da creare quell’eccezione giuridica (in un ambito già poco noto e non di facile comprensione) che può sorprendere il cittadino-proprietario, che – giustamente – si chiede per quale ragione debba essere tenuto a pagare nel 2023 dei contributi per opere di canalizzazione eseguite magari già negli anni ’70 del secolo scorso. Ebbene sì, i contributi provvisori previsti dalla Lalia non sottostanno ad alcuna prescrizione o perenzione e possono essere prelevati anche a distanza di decenni. Ciò è stato confermato chiaramente anche dalla giurisprudenza (cantonale e del Tribunale federale), secondo cui il proprietario di un immobile non può pretendere di ignorare che un giorno o l’altro sarà chiamato a versare i contributi per indennizzare i costi sostenuti dall’ente pubblico per la costruzione delle canalizzazioni.

Tale principio è sicuramente condivisibile, ma nel contempo è corretto – da parte dell’ente pubblico – porre a carico dell’attuale e ultimo proprietario (perché così è previsto dalla legge) l’onere del pagamento di un contributo per opere di canalizzazione eseguite decenni or sono e di cui hanno goduto per anni anche dei precedenti proprietari che nel frattempo hanno venduto l’immobile? È corretto – sempre da parte di un Comune – attendere un adeguamento favorevole delle stime immobiliari per prelevare un contributo più alto (visto che l’ammontare della tassa è legato a tale criterio)? Questi sono solo alcuni interrogativi che si pongono in ragione dell’assenza (voluta?) di una limitazione temporale del diritto al prelievo dei contributi Lalia. È infatti l’inarrestabile correre stesso del tempo a comportare l’incertezza; con il tempo che passa, è inevitabile che le cose cambino ed è ecco perché, di norma, nel diritto si conosce l’istituto della prescrizione. Forse anche la Lalia ha bisogno di approcciarsi maggiormente a tale concetto, perché i tempi sono cambiati, sia per le finanze pubbliche che per quelle dei cittadini.

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