A chi non è mai venuta la voglia di vendicare una presunta ingiustizia subìta, facendo recapitare alla propria controparte un precetto esecutivo per una somma spropositata? E quante volte chi si è visto notificare un precetto esecutivo assolutamente ingiustificato, non si è chiesto se non ci fosse la possibilità di contrastare tale malvezzo, magari con una querela penale?
Purtroppo, il diritto svizzero permette di chiedere l’emanazione di un precetto esecutivo contro una terza persona senza la necessità di portare alcuna prova sulla fondatezza delle proprie pretese. Non è richiesta neppure la verosimiglianza. È sufficiente allestire una domanda di esecuzione mediante un apposito formulario da inoltrare al competente Ufficio esecuzione e versare un modesto emolumento, a copertura delle spese amministrative. Ne consegue il malvezzo di far spiccare precetti esecutivi ingiustificati solo con lo scopo di macchiare la reputazione finanziaria della persona toccata. Anche perché far poi cancellare un’esecuzione, seppur ingiustificata, non è affatto semplice.
Dottrina e giurisprudenza hanno già confermato che un’esecuzione avviata senza motivo, vessatoria, introdotta in mala fede, ad esempio quale mezzo di pressione o di compromissione a danno dell’interessato, possa raggiungere la qualità di mezzo di coercizione ed essere quindi punibile penalmente ai sensi dell’art. 181 del Codice penale. Ciò indipendentemente dagli strumenti di difesa conferiti dal diritto civile, come la possibilità di formulare opposizione e di richiedere al giudice civile di disconoscere l’asserito debito, per proteggere adeguatamente gli interessi del debitore o della parte lesa. Infatti, sebbene ogni esecuzione possa essere bloccata formulando opposizione, essa rimane iscritta nell’apposito registro.
L’esecuzione utilizzata come mezzo abusivo per esercitare pressione sulla persona interessata affinché ottemperi a una richiesta di pagamento, in realtà ingiustificata, può costituire un atto di coercizione punibile penalmente
Questo fatto può nuocere alla reputazione della persona toccata, specie se alla ricerca di un impiego, di un alloggio in locazione o ancora se si trova confrontata con la necessità di chiedere un finanziamento bancario o attraverso un leasing, dato che non sempre è possibile riconoscere, in particolare da parte di soggetti terzi, se la procedura esecutiva abbia qualche fondamento, oppure se sia stata avviata in modo del tutto ingiustificato o addirittura con mero intento vessatorio. Ne consegue per la parte toccata da queste procedure esecutive immotivate, rispettivamente dall’avvio di procedimenti giudiziari relativi all’esecuzione di un debito in realtà inesistente, un’evidente difficoltà, un grave svantaggio riparabile unicamente con un grande impegno per cercare di spiegare i motivi del procedimento e l’infondatezza del medesimo.
In alcune recenti sentenze il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che l’esecuzione utilizzata come mezzo abusivo per esercitare pressione sulla persona interessata affinché ottemperi a una richiesta di pagamento, in realtà ingiustificata, può costituire un atto di coercizione punibile penalmente. In effetti, secondo l’Alto Gremio, questo modo di procedere rappresenta un mezzo illegittimo per sollecitare un’azione o un’omissione, tale da potenzialmente rendere remissiva anche una persona prudente e quindi di limitare la sua libertà di formazione o di esercizio della volontà.
Il tema è riemerso nuovamente in una recente sentenza del Tribunale cantonale del Canton Zurigo. Nel caso in esame una persona aveva fatto spiccare contro un proprio cliente che aveva lasciato una pessima recensione su Tripadvisor, un precetto esecutivo con cui chiedeva una modesta indennità per la riparazione dell’asserito torto morale subìto. Ma in realtà, attraverso lo strumento del precetto esecutivo, egli pretendeva che detta recensione sfavorevole al suo commercio fosse cancellata. E l’aveva anche comunicato alla controparte …
Il Tribunale cantonale di Zurigo ha rilevato che il riferimento a una pretesa di riparazione per torto morale, anche se per un importo limitato (qualche migliaio di franchi), fosse in realtà un’affermazione pretestuosa e priva di un reale fondamento. Ne ha conseguito che l’uso degli strumenti dell’esecuzione forzata, in particolare del precetto esecutivo, fosse stato improprio e abusivo secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ovvero che l’esecuzione fosse stata avviata e utilizzata per perseguire obiettivi estranei al pagamento di una pretesa monetaria. Da qui la condanna penale per coazione.
© Riproduzione riservata