Il Consiglio federale ha recentemente definito il suo approccio di regolamentazione dell’intelligenza artificiale: la Svizzera non seguirà la via europea tramite una legge specifica simile al Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024, ma vi saranno piuttosto delle modifiche di legge agli atti normativi esistenti laddove necessario.Il Consiglio federale ha preferito infatti limitare la regolamentazione generale e intersettoriale ad aree chiave rilevanti per i diritti fondamentali, come ad esempio la protezione dei dati.
Gli obiettivi dichiarati della nuova regolamentazione sono i seguenti: (i) rafforzare il ruolo della Svizzera quale hub di innovazione, permettendo agli attori coinvolti di svilupparsi e garantendo all’industria e alla ricerca l’accesso alle soluzioni di IA, (ii) assicurare la protezione dei diritti fondamentali, compresa la libertà economica, (iii) aumentare la fiducia del pubblico nell’intelligenza artificiale, tramite un’accresciuta trasparenza, tracciabilità e comprensione dei processi e delle decisioni riguardanti l’IA, compreso un utilizzo di sistemi di IA competente.
Si vuole inoltre garantire la compatibilità dell’approccio svizzero con quello dei principali partner commerciali, al fine di evitare che il quadro normativo nazionale abbia specificità a livello regolatorio che possano causare una perdita di competitività rispetto a imprese estere, in particolare ai concorrenti europei.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, insieme al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e al Dipartimento degli affari esteri, è stato incaricato di allestire un progetto di consultazione al fine di recepire i principi della Convenzione sull’intelligenza artificiale del Consiglio d’Europa nel quadro normativo svizzero. Scopo di quest’ultima è assicurare che l’utilizzo dell’IA sia compatibile con le norme giuridiche internazionali vigenti in materia di diritti umani, democrazia e stato di diritto. Essa impone pertanto un obbligo generale di garantire la tutela dei diritti umani, l’integrità dei processi democratici e il rispetto dello stato di diritto durante l’intero ciclo di vita dei sistemi di IA. Definisce una serie di principi che devono essere seguiti dagli Stati nel gestire l’IA e richiede rimedi giuridici e garanzie procedurali, nonché meccanismi di valutazione dei rischi e degli effetti negativi dell’utilizzo dell’IA. Gli Stati contraenti dispongono di un ampio margine di manovra per quanto riguarda la scelta di misure legislative, amministrative o di altro genere al fine di attuare la Convenzione.
La Svizzera non seguirà la via europea tramite una legge specifica simile all’AI Act, ma vi saranno piuttosto delle modifiche di legge agli atti normativi esistenti laddove necessario
Da evidenziare come le normative vigenti in Svizzera in taluni casi possono verosimilmente essere considerate come sufficienti per adempire senza modifiche aggiuntive ad alcuni requisiti della Convenzione sull’intelligenza artificiale del Consiglio d’Europa, quali ad esempio l’integrità dei processi democratici e dello stato di diritto (articolo 5) oppure la pubblica consultazione (articolo 19). Altri requisiti, solo parzialmente coperti, richiederanno invece verosimilmente un adattamento delle attuali disposizioni di diritto svizzero. Si possono citare ad esempio le disposizioni sulla trasparenza e controllo (articolo 8), innovazione sicura (articolo 13) e garanzie procedurali (articolo 15). Infine, vi sono dei principi ancora senza un corrispondente a livello legislativo svizzero, come il quadro di gestione dei rischi e degli impatti (articolo 16) o i meccanismi di controllo effettivi (articolo 26). Per tali principi, una modifica legislativa in Svizzera sarà quindi necessaria.
Al momento è previsto che il progetto di consultazione sarà disponibile entro fine 2026. Non vi sono ancora i dettagli in merito alle modifiche che saranno proposte dal Consiglio federale, ma di principio ci si aspetta che il progetto di consultazione contenga elementi quali requisiti di trasparenza accresciuti, un’etichettatura obbligatoria di contenuti generati dall’IA e modifiche alla Legge sulla protezione dei dati, sia in materia di obblighi di informazione che di prevenzione di possibili rischi quali la sorveglianza tramite l’IA.
Oltre alle modifiche legislative, misure non vincolanti saranno sviluppate negli anni a venire. Di particolare interesse sarà comprendere quali soluzioni verranno proposte a seconda dei settori economici coinvolti e quale sarà il grado di regolamentazione sia in ambito pubblico che privato.
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