L’ondata della finanza sostenibile ha raggiunto anche la Svizzera. Sulla scorta dell’accordo sul clima raggiunto a Parigi nel 2015, al quale la Svizzera ha aderito, e dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite su uno sviluppo sostenibile, il Consiglio federale a partire dal 2016 ha dichiarato il concetto di ‘finanza sostenibile’ come uno degli obiettivi strategici da conseguire nella sua politica sul mercato finanziario. Sinora l’attività governativa, per conseguire questi fini, non si è ancora spinta a dotarsi di norme legali vincolanti per tutti gli attori della piazza finanziaria, contrariamente a quanto avvenuto nella legislazione dell’Ue.
Aderendo al principio di sussidiarietà in ambito legislativo il nostro Governo, e con lui il Parlamento, hanno lasciato alle associazioni di categoria degli attori finanziari della piazza elvetica l’iniziativa di eventualmente adottare a tal fine norme vincolanti per il loro settore di competenza. Il Consiglio federale si è quindi limitato a emanare modalità di comportamento, mettendo un accento soprattutto sulla lotta e la prevenzione del greenwashing a sostegno di una conoscenza trasparente e oggettiva dei prodotti finanziari ritenuti ‘sostenibili’.
È così che nel 2023 l’Associazione Svizzera delle Banche (Asb) ha emanato norme vincolanti per tutte le banche aderenti, chiamate “Direttive per i fornitori di servizi finanziari in materia di inclusione delle preferenze e dei rischi Esg nelle attività di consulenza d’investimento e di gestione patrimoniale”, laddove l’acronimo Esg sta per Environmental (Ambiente), Social (Sociale) e Governance (Gestione dell’impresa). Queste disposizioni devono essere applicate sulla scorta della Legge sui servizi finanziari (LSerFi). È così che in futuro, a partire dal 2024 per i nuovi clienti e dal 2025 per le relazioni esistenti, oltre a quanto disposto nella citata LSerFi, dovrà essere chiesto di indicare le proprie preferenze Esg. Prodotti e servizi offerti dovranno essere pertanto in linea con tali indicazioni. In relazione al rilevamento delle preferenze Esg sussistono anche obblighi specifici di informazione, documentazione e rendiconto.
Nel caso in cui, nell’ambito della gestione patrimoniale o nel rapporto di consulenza, determinati prodotti finanziari atti a perseguire gli obiettivi di investimento fossero in urto con le preferenze in materia di sostenibilità espresse dal cliente, quest’ultimo dovrà esserne adeguatamente informato. In tal senso gli obblighi così stabiliti vanno oltre a quelli validi per tutti gli intermediari finanziari, contenuti nella citata LSerfi
I membri dell’Asb sono inoltre tenuti a integrare le tematiche Esg nei programmi didattici di formazione e perfezionamento professionale dei propri consulenti alla clientela. Analoghe norme vincolanti sono state emanate dall’Asset Management Association Switzerland per i suoi membri che si occupano della gestione di patrimoni collettivi.
Gli intermediari finanziari che non siano banche restano invece esenti da una normativa vincolante, non potendo la Finma procedere in tal senso in mancanza di una regolamentazione legislativa in materia. Come previsto nelle direttive dell’Asb, possono comunque aderirvi volontariamente. Un contributo apparso recentemente nella Rivista svizzera di diritto economico (vedi Szw/Rsda 2/2023 da p.120) sottolinea però come in futuro il giudice civile, non solo nelle controversie tra banche e clienti, ma anche in controversie che dovessero sorgere tra intermediari indipendenti e i loro clienti, potrebbe fare capo alle normative dell’Asb quali standard minimo applicabile a tutto il settore finanziario per valutare il grado di diligenza che deve osservare ogni mandatario (intermediario) nei confronti del proprio mandante (cliente) nell’espletamento del proprio mandato anche in campo di “finanza sostenibile”.
Come accennato, le direttive dell’Associazione Svizzera delle Banche stabiliscono che l’intermediario finanziario dopo essersi accertato delle preferenze in materia di finanza sostenibile, e ciò nell’ambito dell’esame dell’adeguatezza e appropriatezza del servizio offerto per rapporto a ogni cliente, debba integrare queste preferenze nella valutazione degli obiettivi di investimento, venendo le stesse quindi a fare parte integrante del profilo del cliente. Nel caso in cui, nell’ambito della gestione patrimoniale o nel rapporto di consulenza, determinati prodotti finanziari atti a perseguire gli obiettivi di investimento fossero in urto con le preferenze in materia di sostenibilità espresse dal cliente, quest’ultimo dovrà esserne adeguatamente informato. In tal senso gli obblighi così stabiliti vanno oltre a quelli validi per tutti gli intermediari finanziari, contenuti nella citata LSerfi.
La violazione ripetuta di questi obblighi da parte dell’intermediario finanziario banca può portare non solo a conseguenze nei confronti dell’Asb, che potrebbe escluderlo dall’associazione, ma anche nei confronti della Finma che potrebbe sottoporlo a un procedimento disciplinare e adottare misure per violazione dell’obbligo di irreprensibilità. Da sottolineare poi le conseguenze in campo civilistico che il giudice potrebbe anche estendere all’intermediario finanziario non banca, nel caso in cui la violazione degli obblighi contenuti nella direttiva dell’Asb possa avere arrecato danno agli interessi del cliente.
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