TM    Febbraio 2025

Freno all’abuso del fallimento

Per lottare più efficacemente contro la piaga dei fallimenti fraudolenti, a inizio anno sono state introdotte svariate misure, volte a facilitarne l’identificazione e il perseguimento penale. Un’analisi di Andrea Ziswiler, avvocato, LL.M., partner dello Studio Bär & Karrer (Lugano), autore del presente contributo insieme all’Avv. Rocco Rigozzi, LL.M., notaio, partner dello Studio Bär & Karrer (Zurigo e Lugano).

Andrea Ziswiler

di Andrea Ziswiler

LL.M, partner Studio Bär & Karrer (Lugano)

La Legge federale sulla lotta contro gli abusi in ambito fallimentare, approvata dal Parlamento nel marzo 2022, è entrata in vigore il 1 gennaio 2025. Scopo del Consiglio federale è stato rafforzare le già esistenti misure in ambito di diritto penale e di diritto fallimentare, volte a prevenire e punire gli abusi che si verificano quando la procedura fallimentare viene sfruttata al fine di falsare la concorrenza e danneggiare i creditori, permettendo all’imprenditore di turno di eludere i propri obblighi, spesso addossando una parte dei costi alle assicurazioni sociali, per poi costituire immediatamente nuove società sotto il proprio controllo, operanti nello stesso settore della precedente società fallita e spesso con le medesime persone e/o attivi coinvolti, protraendo quindi gli illeciti.

Fra le svariate misure introdotte a partire dall’inizio di quest’anno, si segnala il miglioramento dell’applicazione di quelle volte a interdire l’esercizio di determinate attività iscritte nel casellario giudiziale (ad esempio, in caso di bancarotta fraudolenta o frode), ora comunicate all’Autorità federale di alta vigilanza sul registro di commercio, al Dipartimento federale di giustizia e polizia e all’Ufficio federale del registro di commercio. Quest’ultimo qualora ritenesse il divieto di esercitare una data attività incompatibile con le iscrizioni esistenti nel registro di commercio dovrà informare il registro di commercio competente, che fra i vari provvedimenti ordinerà la cancellazione della persona interessata. Le autorità fiscali cantonali sono altresì tenute a comunicare ai vari uffici del registro di commercio se una società entro 3 mesi dalla scadenza dei rispettivi termini non ha fornito il conto annuale richiesto in base alla Legge federale sull’imposta federale diretta. Lo scopo è evidentemente di evitare che le società possano esercitare la propria attività per un periodo prolungato senza tenere la contabilità richiesta, celando un’eventuale situazione finanziaria precaria.

Un’altra misura volta ad aumentare la trasparenza è l’introduzione della possibilità di ricercare nell’indice centrale delle ditte (www.zefix.ch) le persone fisiche iscritte nel registro di commercio, permettendo di comprendere in quali entità giuridiche e in quale funzione esse siano state o siano tuttora coinvolte.

Tra le novità rilevanti in tema di diritto societario, è stata inoltre vietata la possibilità di esercitare una rinuncia (opting-out) alla revisione limitata dei conti retroattiva. Modifica che dovrebbe, tra le altre cose, impedire di escludere la revisione limitata dei conti immediatamente prima di una prevista distribuzione degli utili societari.

Da segnalare come sia stata codificata nel Codice delle obbligazioni la giurisprudenza del Tribunale federale riguardante la nullità del trasferimento di azioni rispettivamente di quote di cosiddette “società mantello”, ovvero società che non esercitano più alcuna attività commerciale, non dispongono più di attivi realizzabili e sono oberate di debiti, in pratica società già liquidate ma che mantengono la loro esistenza formale nel registro di commercio (ovvero il loro “mantello” rispettivamente quadro giuridico). Gli azionisti o gli amministratori cercano di ritardarne il fallimento mediante cambi di sede e modifiche degli scopi sociali, e di trarne ulteriori profitti cedendo le azioni a terzi per un nuovo reimpiego. Con la nuova modifica di legge, viene confermato che tali trasferimenti nell’ambito di operazioni elusive sono nulli e gli organi societari coinvolti rischiano altresì perseguimenti civili per violazione dell’obbligo di fedeltà e diligenza e anche perseguimenti di natura penale. Qualora l’ufficio del registro di commercio riceva una notifica di trasferimento e abbia un sospetto fondato di un trasferimento nullo, può intimare alla società coinvolta di fornire l’ultimo conto annuale firmato e, se la società è soggetta a revisione, revisionato. Se non viene dato seguito alla richiesta o se il conto annuale conferma il sospetto, l’ufficio del registro di commercio rifiuta l’iscrizione. Secondo l’Ordinanza sul registro di commercio, vi può essere un sospetto fondato in particolare se (i) diversi fatti iscritti, segnalatamente scopo, sede, ragione sociale o amministratori sono stati modificati simultaneamente o successivamente; (ii) la società ha lo stesso domicilio legale di una società alla quale è stata rifiutata un’iscrizione nell’ambito dei trasferimenti nulli, o (iii) le persone che trasferiscono o ricevono azioni o quote erano già coinvolte in un trasferimento che ha portato al rifiuto di un’iscrizione nell’ambito dei trasferimenti nulli.

La speranza è che tali misure contribuiscano alla lotta contro l’abuso in ambito fallimentare, tutelando così la piazza finanziaria e i suoi attori. La loro portata dovrebbe però nella pratica essere piuttosto limitata, considerando come questi fenomeni rimarranno difficili da identificare e perseguire.

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