TM   Novembre 2024

Amministratori e termine del mandato

Lungi dall’essere una pura formalità, il rinnovo formale della carica degli amministratori mediante rielezione nel corso dell’assemblea ordinaria ha una rilevanza fondamentale per il buon funzionamento e per la conformità legale delle società anonime. L’analisi degli avvocati Rocco Rigozzi e Andrea Ziswiler, dello Studio Bär & Karrer.

Andrea Ziswiler

di Andrea Ziswiler

LL.M, partner Studio Bär & Karrer (Lugano)

Nelle società anonime, specialmente in imprese familiari detenute da pochi azionisti che si occupano direttamente degli affari societari, si trascura spesso come la carica degli amministratori debba venire rinnovata attraverso una formale rielezione – nel rispetto dei quorum di legge e statuari – durante la rispettiva assemblea annuale che coincide con lo spirare della durata del mandato. Per le società di carattere privato (ossia non quotate in borsa), la durata del mandato degli amministratori è – per legge – di tre anni, sempre che lo statuto non disponga altrimenti, ritenuto come la durata massima del mandato non possa tuttavia eccedere sei anni (art. 710 del Codice delle Obbligazioni svizzero/CO). Di frequente le disposizioni statutarie limitano la durata di tale mandato a un anno, il quale si conclude quindi al più tardi alla successiva assemblea generale annuale ordinaria. Inoltre, per legge, tali assemblee ordinarie, nell’ambito delle quali vengono, inter alia, approvati i conti e – come detto – rinnovate le cariche degli amministratori, devono tenersi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale (che, di norma, coincide con l’anno solare; art. 699 cpv. 2 CO).

Il corretto e tempestivo rinnovo della carica degli amministratori è cruciale per garantire che gli stessi possano beneficiare di un nuovo mandato e mantengano la loro capacità di dirigere e rappresentare la società. La mancata o intempestiva rielezione comporta una serie problematiche giuridiche e operative non trascurabili.

In una recente decisione (decisione 4A_387/2023, 4A_429/2023 del 2 maggio 2024), il Tribunale Federale ha confermato la sua giurisprudenza secondo cui, in caso di mancato rinnovo tempestivo, la carica degli amministratori di una società anonima termina automaticamente. Inoltre, quale sostanziale novità rispetto alla precedente giurisprudenza, l’alta Corte elvetica ha stabilito che eventuali delibere assembleari adottate nell’ambito di un’assemblea degli azionisti convocata da amministratori non tempestivamente rieletti sono da considerarsi nulle.

Nel concreto, l’amministratore unico della società aveva convocato dopo la scadenza della sua carica un’assemblea degli azionisti che, a maggioranza, lo ha rieletto. Tuttavia, un’azionista dissidente ha contestato la rielezione e richiesto la nomina di un amministratore speciale per colmare la lacuna nell’organizzazione della società (art. 731b cpv. 1 cifra 1 CO), sostenendo come il Consiglio di Amministrazione non fosse stato debitamente rieletto.

Come già menzionato, il Tribunale Federale ha quindi in primis ribadito come la carica degli amministratori non si estenda oltre i sei mesi di tempo seguenti la chiusura dell’esercizio annuale entro cui si deve tenere l’assemblea ordinaria. In secundis, ha stabilito una nuova giurisprudenza di notevole rilevanza: un amministratore di fatto, che continua ad agire nonostante la mancata rielezione entro il termine di sei mesi a contare dalla chiusura dell’esercizio annuale, non può validamente convocare (nuove) assemblee degli azionisti. Di conseguenza, qualsivoglia decisione presa in tali riunioni è da considerarsi nulla, perlomeno nei casi in cui la validità di tale convocazione sia contestata. Il Tribunale Federale ha altresì chiarito che tale ragionamento non si applica all’ufficio di revisione della società, il quale rimane quindi carica sino a quando gli azionisti approvano i conti annuali, indipendentemente dal tempo trascorso.

La decisione del Tribunale Federale complica la capacità delle società di poter risolvere autonomamente i problemi organizzativi derivanti da ritardi nella rielezione degli amministratori. Una possibile soluzione, come menzionato dalla stessa Corte federale, è quella di tenere un’assemblea universale degli azionisti ai sensi dell’art. 701 CO (ossia con tutti gli azionisti presenti o rappresentati), che può procedere senza osservare le disposizioni relative alla convocazione e non richiede quindi un Consiglio di Amministrazione funzionante che abbia convocato l’assemblea.

In alternativa, le società soggette a revisione (e che non vi abbiano validamente rinunciato avvalendosi del cosiddetto opting-out) potrebbero rivolgersi all’ufficio di revisione per convocare un’assemblea degli azionisti. Questi può in effetti all’occorrenza validamente convocare un’assemblea degli azionisti (art. 699 cpv. 1 CO).

Quale ultima possibilità, le società possono chiedere al giudice competente di convocare un’assemblea degli azionisti. Si tratta dell’opzione meno desiderabile sia in termini di tempistiche che di costi. Tuttavia, in taluni casi può rappresentare l’unica via percorribile, qualora per esempio gli azionisti siano in aperto dissidio fra di loro (rendendo quindi non percorribile l’opzione dell’assemblea universale) e la società non abbia un ufficio di revisione.

Gli stessi amministratori devono essere consapevoli della portata di tale giurisprudenza e adoperarsi affinché l’assemblea ordinaria venga convocata nei termini di legge. Gli amministratori devono prendere atto del fatto che, laddove non rieletti in modo tempestivo, essi non sono più autorizzati ad agire quali amministratori per la società, e debbano quindi astenersi dal contrarre negozi giuridici per conto della società o dal presentare agli azionisti proposte di voto (come, ad esempio, l’approvazione del conto annuale). Possibili violazioni al riguardo potrebbero comportare una responsabilità personale degli amministratori.

Infine, anche i terzi che contraggono negozi giuridici con la società dovrebbero prudenzialmente sincerarsi che gli amministratori della stessa siano validamente in carica, onde evitare di incorrere in possibili contestazioni di negozi giuridici potenzialmente nulli per mancanza di debita rappresentanza. A tal fine, va però sottolineato come terzi in buona fede possono di principio fare affidamento sulle funzioni e poteri di firma iscritti a registro di commercio.

Rocco Rigozzi e Andrea Ziswiler

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  • Rocco Rigozzi, avvocato, LL.M. e Notaio, partner dello Studio Bär & Karrer SA, attivo principalmente nelle sedi di Zurigo e Lugano. Rocco Rigozzi è specializzato in transazioni immobiliari e corporate/M&A
  • Andrea Ziswiler, avvocato, LL.M., partner dello Studio Bär & Karrer SA, attivo principalmente nella sede di Lugano. Andrea Ziswiler è specializzato in operazioni di finanziamento (ivi incluse operazioni immobiliari), mercato dei capitali e transazioni corporate/M&A.