La risoluzione alternativa delle dispute si riferisce a metodi extragiudiziali, principalmente volontari, per risolvere le dispute. Tra i metodi più rinomati vi sono l’arbitrato e la mediazione. Essi possono evitare un processo in tribunale, ma anche essere un buon alleato di un eventuale processo in aula. L’applicazione può essere decisa in precedenza tramite una clausola nel contratto, ma anche dopo la nascita della disputa. Queste tecniche sono molto vantaggiose grazie alla loro rapidità, confidenzialità e i costi ridotti.
Malgrado non sia molto evidente, anche in Svizzera se ne fa relativamente spesso uso. Infatti la legge prevede quasi sempre un tentativo di conciliazione tra le parti. Da notare è tuttavia che le decisioni di questi metodi extragiudiziali non possono essere impugnate, eccezion fatta per i casi di cattiva gestione dell’arbitrato, qualora l’arbitro sia stato di parte ad esempio.
L’arbitrato si suddivide in due categorie: quello nazionale, applicabile a tutte le pretese di cui le parti possono disporre liberamente e per il quale si applica il codice civile procedurale, e quello internazionale, che è principalmente regolato dal capitolo dodicesimo della Legge federale sul diritto internazionale privato, che riguarda soprattutto casi di natura patrimoniale. Ci sono varie organizzazioni in Svizzera che si occupano dell’arbitrato; queste ultime emettono persino delle regole che le parti possono decidere di applicare per il proprio procedimento.
Tra i motivi per cui arbitrato e mediazione non sono così popolari è che il sistema giudiziale svizzero funziona molto bene. Tuttavia un maggior ricorso ridurrebbe il peso sui tribunali e i tempi di risoluzione
Ci sono vari titoli in Svizzera che rendono il mediatore riconosciuto sotto il livello professionale. I mediatori, come i difensori civici, hanno poi il diritto relativo di rifiuto di cooperare qualora le parti finissero per presentare il caso in tribunale. A livello federale la mediazione è superficialmente regolata nel codice di diritto processuale civile svizzero (art. 213 e segg.), mentre nello specifico intervengono le stesse istituzioni designate. Può tuttavia anche venire regolata a livello cantonale, infatti alcuni cantoni hanno emesso leggi a riguardo.
Si tratta di una procedura principalmente volontaria, benché la legge svizzera preveda delle eccezioni: la mediazione può infatti essere obbligatoria per casi dove sono coinvolti bambini (ad esempio, diritto penale minorile), spesso gratuitamente offerta dai cantoni. La decisione finale può essere attuata dal giudice e assumere lo stesso valore di una decisione passata in giudicato. La conciliazione è molto simile alla mediazione che può esserle sostituita sotto accordo delle parti. Tuttavia divergono nella fase iniziale e nella gestione: la conciliazione è gestita dalle autorità di conciliazione, mentre la mediazione da un mediatore scelto dalle parti.
In Svizzera c’è dapprima un tentativo di conciliazione mandatorio ai sensi dell’art 197 del Codice di diritto processuale civile svizzero per quasi tutte le controversie. Le eccezioni sono citate nei negli articoli seguenti. Tra i motivi per cui questi metodi non sono così popolari è che il sistema giudiziale svizzero funziona molto bene. Tuttavia un maggior ricorso ridurrebbe il peso sui tribunali e di conseguenza i tempi con cui le decisioni vengono emesse.
Inoltre ci sono molti miti che ne minano la fiducia, malgrado mediatori e arbitratori abbiano titoli che ne certificano la capacità. È bene ricordare che anche gli avvocati possono partecipare alla procedura di mediazione; questo può sia riassicurare le parti coinvolte che anche portare alla luce aspetti legali della controversia. Per aumentarne la popolarità sarebbe bene che ogni cantone emettesse leggi sulla mediazione per regolare, ma soprattutto per supportare questo campo. In futuro ci si augura anche che lo stato introduca una legge più dettagliata a livello federale. Un altro buon input sarebbe rendere più spesso obbligatoria una risoluzione alternativa, proprio come viene fatto negli Stati Uniti, ad esempio. Finora si è arrivati all’introduzione di corsi formativi nelle università e della copertura assicurativa per questi metodi.
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